Art. 21.
                Informazioni delle parti interessate

  1.  L'autorita'  marittima, quando e' necessario, segnala via radio
ogni  incidente  comunicato  ai  sensi  dell'articolo 17 e divulga le
informazioni   relative  all'eventuale  presenza  di  ogni  nave  che
comporta un rischio per la sicurezza della navigazione, delle persone
e dell'ambiente.
  2.  L'autorita'  marittima,  che  riceve notizie relative a fatti o
situazioni  idonei,  anche  potenzialmente,  a  creare un aumento del
rischio di zone marittime e costiere di altro Stato membro, adotta le
piu'  appropriate  misure  per fornire ogni pertinente informazione e
consultazione  e,  laddove  sia  necessario, si rende disponibile per
ogni possibile forma di collaborazione.