Art. 22.
               Designazione degli organismi competenti

  1.  Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate,
salvo  altra  espressa indicazione, all'autorita' marittima del luogo
di  approdo  della  nave,  ovvero  ai  Centri  Secondari  di Soccorso
Marittimo  (MRSC)  territorialmente  competenti, come individuati dal
decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662,
per  l'attivita'  di  coordinamento  delle operazioni di ricerca e di
salvataggio.
  2.  Gli  organismi  di  cui  al comma 1, ricevute le comunicazioni,
provvedono  alla messa in atto delle rispettive azioni di competenza,
ivi  compresa  la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo
21.
  3.  L'amministrazione  comunica alla Commissione europea, anche per
le  finalita'  del presente decreto, l'elenco delle stazioni costiere
secondarie   come   individuate  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.
 
          Nota all'art. 22:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.