Art. 23.
                  Cooperazione tra gli Stati membri

  1.  L'amministrazione ottimizza l'uso delle informazioni comunicate
ai sensi del presente decreto cooperando, anche attraverso l'utilizzo
di sistemi telematici, con le corrispondenti autorita' di altri Stati
membri per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
    a) promuovere ogni forma di collaborazione per lo scambio di dati
che  riguardano  i  movimenti,  le previsioni d'arrivo delle navi nei
porti e le notizie relative al carico;
    b) sviluppare   e   rafforzare   l'efficacia   dei   collegamenti
telematici tra le stazioni costiere degli Stati membri ai fini di una
migliore   conoscenza   del   traffico   marittimo,  di  un  migliore
monitoraggio   delle  navi  in  transito  e  di  un'armonizzazione  e
semplificazione dei rapporti prescritti alle navi durante il viaggio;
    c) estendere   la   copertura   del  sistema  di  monitoraggio  e
d'informazione  per il traffico marittimo e aggiornarlo allo scopo di
migliorare l'identificazione ed il monitoraggio delle navi;
    d) stabilire  piani  concertati  per  l'accoglienza delle navi in
pericolo ai sensi dell'articolo 20.