Art. 24. Riservatezza delle informazioni ed ispezioni 1. L'amministrazione emana specifiche direttive alle autorita' marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto. 2. Con le medesime direttive sono, altresi', impartite disposizioni per la verifica periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneita' a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.