Art. 24.
            Riservatezza delle informazioni ed ispezioni

  1.  L'amministrazione  emana  specifiche  direttive  alle autorita'
marittime  per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse
ai sensi del presente decreto.
  2. Con le medesime direttive sono, altresi', impartite disposizioni
per  la verifica periodica del funzionamento dei sistemi telematici a
terra e la loro idoneita' a soddisfare i requisiti per la ricezione e
la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi
degli articoli 13 e 15.