Art. 25.
                              Sanzioni

  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave,
l'agente  o  l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'articolo
4,  comma  1,  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquanta a euro trecento.
  2.  Il  comandante  della  nave  o  l'armatore  che viola l'obbligo
previsto  dall'articolo  6  e'  punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria  da  euro  milletrentatre a euro seimilacentonovantasette,
maggiorata,  nei  confronti  dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro
per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
  3.  Il comandante della nave o l'armatore che viola gli obblighi di
cui  all'articolo  10, comma 1, e' punito con l'arresto da un mese ad
un  anno  ovvero  con  l'ammenda  da  euro  cinquecentosedici  a euro
milletrentadue.
  4.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante
della  nave,  l'armatore  o un suo rappresentante che non osserva gli
obblighi  rispettivamente  previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4,
dall'articolo  17,  comma 1, e dall'articolo 19 ovvero fornisca false
informazioni  relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate
a  bordo  o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono
creare  situazioni  di  pericolo,  e' punito con la pena dell'arresto
fino     a    tre    mesi    ovvero    con    l'ammenda    da    euro
duemilacinquecentottantadue                   a                  euro
quindicimilaquattrocentonovantatre.