Art. 25. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente o l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento. 2. Il comandante della nave o l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. 3. Il comandante della nave o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro milletrentadue. 4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave, l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 19 ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.