Art. 10 Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidita' civile e certificazione di regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. (( Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti )). 2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire. 3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovra' confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S. 4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e' assunta, ai sensi del predetto art. 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S. 6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', nonche¨ le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, e' rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. 7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decretolegge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): «1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile, la cecita' civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero dell'economia e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le competenti Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell'economia e delle finanze e' litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile e puo' essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, da propri funzionari ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con l'I.N.P.S. e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste un componente delle Commissioni mediche di verifica indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su richiesta, formulata a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile.». - Si riporta il testo dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato): «Art. 11. Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio.». - Si riporta il testo dell'art. 102 del codice di procedura civile: «Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo [codice civile 67, 184, 247, 248, 704, 1010, 1012, 2733, 2738, 2900; codice di procedura civile 784]. Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio [codice di procedura civile 268, 331, 354] in un termine perentorio da lui stabilito [codice di procedura civile 307].». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale): «Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici). - 1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarita' contributiva a pena di revoca dell'affidamento. 1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'I.N.P.S. e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva. 3. All'art. 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006.».