Art. 10

Trasferimento  all'I.N.P.S.  di  competenze in materia di invalidita'
civile  e  certificazione  di  regolarita'  contributiva  ai fini dei
                      finanziamenti comunitari.

  1.   L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)
subentra  nell'esercizio  delle  funzioni  residuate  allo  Stato  in
materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap
e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle
finanze.  ((  Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche
di  verifica  dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi
e  dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti
)).
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  da  emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente decreto, e' stabilita la data di effettivo esercizio da
parte  dell'I.N.P.S.  delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
  3.  Il  personale  trasferito  ai  sensi  del  comma  2 conserva il
trattamento  giuridico  ed economico in godimento fino al rinnovo del
contratto  collettivo  nazionale di lavoro del personale del comparto
degli  enti  pubblici  non  economici, in cui il personale trasferito
dovra'  confluire.  A  seguito  del  trasferimento del personale sono
ridotte   in   maniera  corrispondente  le  dotazioni  organiche  del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze e le relative risorse sono
trasferite all'I.N.P.S.
  4.  Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta
fermo,  in  materia  processuale,  quanto stabilito dall'articolo 42,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  5.  Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data
di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e la data di effettivo
esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa
in  giudizio  del Ministero dell'economia e delle finanze e' assunta,
ai  sensi  del predetto art. 42, comma 1, del citato decreto-legge n.
269  del  2003,  da  propri  funzionari ovvero da avvocati dipendenti
dall'I.N.P.S.
  6.   A  decorrere  dalla  data  di  effettivo  esercizio  da  parte
dell'I.N.P.S.  delle  funzioni  trasferite  gli atti introduttivi dei
procedimenti   giurisdizionali  in  materia  di  invalidita'  civile,
cecita'  civile,  sordomutismo,  handicap  e  disabilita', nonche¨ le
sentenze  ed  ogni  provvedimento reso in detti giudizi devono essere
notificati  anche  all'I.N.P.S.  La notifica va effettuata sia presso
gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del
regio   decreto   30 ottobre  1933,  n.  1611,  sia  presso  le  sedi
provinciali  dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al
presente  comma  l'I.N.P.S.  e'  litisconsorte  necessario  ai  sensi
dell'articolo  102 del codice di procedura civile e, limitatamente al
giudizio  di  primo  grado, e' rappresentato e difeso direttamente da
propri dipendenti.
  7.  Per  accedere  ai  benefici  ed  alle sovvenzioni comunitari le
imprese  di  tutti  i  settori  sono tenute a presentare il documento
unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del
decretolegge    25 settembre    2002,   n.   210,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 42 del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
          (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici):
              «1.    Gli    atti    introduttivi   dei   procedimenti
          giurisdizionali   concernenti   l'invalidita'   civile,  la
          cecita'   civile,   il   sordomutismo,   l'handicap   e  la
          disabilita'   ai  fini  del  collocamento  obbligatorio  al
          lavoro,   devono   essere  notificati  anche  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze. La notifica va effettuata
          sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
          dell'art.  11  del  regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
          sia  presso le competenti Direzioni provinciali dei servizi
          vari  del  Ministero.  Nei  predetti  giudizi  il Ministero
          dell'economia  e  delle finanze e' litisconsorte necessario
          ai  sensi  dell'art.  102  del codice di procedura civile e
          puo'  essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato,
          da   propri   funzionari   ovvero,   in  base  ad  apposite
          convenzioni  stipulate  con l'I.N.P.S. e con l'INAIL, senza
          oneri  aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica,  da
          avvocati  dipendenti  da  questi  enti.  Nei casi in cui il
          giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste
          un   componente   delle  Commissioni  mediche  di  verifica
          indicato  dal  Direttore  della  Direzione  Provinciale  su
          richiesta,  formulata  a  pena  di nullita', del consulente
          nominato  dal  giudice. Al predetto componente competono le
          facolta'  indicate  nel  secondo  comma  dell'art.  194 del
          codice di procedura civile.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11 del regio decreto
          30 ottobre  1933,  n.  1611  (Approvazione  del testo unico
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa   in   giudizio   dello   Stato  e  sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato):
              «Art.  11.  Tutte  le  citazioni, i ricorsi e qualsiasi
          altro   atto   di   opposizione   giudiziale,   nonche'  le
          opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi
          che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o
          speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati
          alle   Amministrazioni   dello   Stato   presso   l'ufficio
          dell'Avvocatura  dello  Stato  nel  cui  distretto  ha sede
          l'Autorita'  giudiziaria  innanzi  alla quale e' portata la
          causa, nella persona del Ministro competente.
              Ogni  altro atto giudiziale e le sentenze devono essere
          notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel
          cui  distretto  ha  sede l'Autorita' giudiziaria presso cui
          pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
              Le  notificazioni  di  cui  ai  comma precedenti devono
          essere  fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a
          pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  102  del codice di
          procedura civile:
              «Art.   102   (Litisconsorzio   necessario).  -  Se  la
          decisione  non  puo'  pronunciarsi che in confronto di piu'
          parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso
          processo [codice civile 67, 184, 247, 248, 704, 1010, 1012,
          2733, 2738, 2900; codice di procedura civile 784].
              Se  questo  e'  promosso  da  alcune  o  contro  alcune
          soltanto  di  esse,  il  giudice  ordina l'integrazione del
          contraddittorio  [codice di procedura civile 268, 331, 354]
          in  un  termine  perentorio  da  lui  stabilito  [codice di
          procedura civile 307].».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          25 settembre  2002,  n. 210, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 22 novembre 2002, n. 266 (Disposizioni urgenti
          in  materia  di emersione del lavoro sommerso e di rapporti
          di lavoro a tempo parziale):
              «Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici). - 1. Le
          imprese  che  risultano  affidatarie di un appalto pubblico
          sono  tenute  a  presentare  alla  stazione  appaltante  la
          certificazione  relativa  alla  regolarita'  contributiva a
          pena di revoca dell'affidamento.
              1-bis.  La certificazione di cui al comma 1 deve essere
          presentata  anche  dalle  imprese  che gestiscono servizi e
          attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico,
          pena  la  decadenza  della  convenzione  o  la revoca della
          concessione stessa.
              2.  Entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore
          del   presente  decreto,  l'I.N.P.S.  e  l'INAIL  stipulano
          convenzioni  al  fine del rilascio di un documento unico di
          regolarita' contributiva.
              3.  All'art.  29,  comma 5, del decreto-legge 23 giugno
          1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  1995,  n.  341,  e  successive  modificazioni, le
          parole:  «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti:
          «31 dicembre 2006.».