Art. 11.
Totalizzazione  dei  periodi  assicurativi  ed integrazione tabella C
                della legge 30 dicembre 2004, n. 311

  1.  Ai  fini  della  copertura  finanziaria  degli  oneri derivanti
dall'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera  o),  della  legge  23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata la
spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. (( Gli
enti  previdenziali  interessati  provvedono  al  monitoraggio  degli
effetti  derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio
della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  ai  fini  dell'adozione dei
provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure  correttive  da  assumere  ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  i-quater),  della  medesima  legge. Limitatamente al periodo
strettamente   necessario  all'adozione  dei  predetti  provvedimenti
correttivi,   alle   eventuali   eccedenze  di  spesa  rispetto  alle
previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  degli  interventi  posti  a  carico del Fondo di cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  2. (Soppresso) )).
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
          legge   23 agosto   2004,   n.   243   (Norme   in  materia
          pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore  della
          previdenza   pubblica,  per  il  sostegno  alla  previdenza
          complementare  e  all'occupazione stabile e per il riordino
          degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):
              «2.  Il  Governo, nell'esercizio della delega di cui al
          comma  1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
          speciale  e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          previste  dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
          dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
          ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) individuare le forme di tutela atte a garantire la
          correttezza   dei   dati   contributivi   e   previdenziali
          concernenti   il   personale   dipendente  dalle  pubbliche
          amministrazioni;
                b) liberalizzare  l'eta'  pensionabile, prevedendo il
          preventivo   accordo   del   datore   di   lavoro   per  il
          proseguimento    dell'attivita'   lavorativa   qualora   il
          lavoratore  abbia conseguito i requisiti per la pensione di
          vecchiaia,  con  l'applicazione  degli  incentivi di cui ai
          commi  da  12  a  17 e fatte salve le disposizioni di legge
          vigenti  in  materia  di  pensionamento di vecchiaia per le
          lavoratrici,  e  facendo  comunque salva la facolta' per il
          lavoratore,  il cui trattamento pensionistico sia liquidato
          esclusivamente   secondo   il   sistema   contributivo,  di
          proseguire   in   modo   automatico  la  propria  attivita'
          lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
                c) ampliare   progressivamente   la  possibilita'  di
          totale  cumulabilita'  tra pensione di anzianita' e redditi
          da    lavoro    dipendente    e   autonomo,   in   funzione
          dell'anzianita' contributiva e dell'eta';
                d) adottare  misure volte a consentire la progressiva
          anticipazione  della facolta' di richiedere la liquidazione
          del  supplemento  di pensione fino a due anni dalla data di
          decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
                e) adottare   misure   finalizzate   ad  incrementare
          l'entita'   dei   flussi   di   finanziamento   alle  forme
          pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
          contestuale   incentivazione   di   nuova  occupazione  con
          carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
                  1)   il   conferimento,   salva  diversa  esplicita
          volonta'  espressa  dal lavoratore, del trattamento di fine
          rapporto  maturando alle forme pensionistiche complementari
          di  cui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124,
          garantendo  che  il  lavoratore  stesso  abbia una adeguata
          informazione  sulla tipologia, le condizioni per il recesso
          anticipato,  i  rendimenti  stimati dei fondi di previdenza
          complementare  per  i  quali e' ammessa l'adesione, nonche'
          sulla  facolta'  di scegliere le forme pensionistiche a cui
          conferire   il   trattamento   di   fine  rapporto,  previa
          omogeneizzazione  delle  stesse in materia di trasparenza e
          tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che
          gia'  prevedono  l'accantonamento  del  trattamento di fine
          rapporto  e  altri  accantonamenti previdenziali presso gli
          enti  di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
          per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al
          citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
                  2)   l'individuazione   di   modalita'   tacite  di
          conferimento  del  trattamento  di  fine  rapporto ai fondi
          istituiti  o promossi dalle regioni, tramite loro strutture
          pubbliche  o  a partecipazione pubblica all'uopo istituite,
          oppure  in  base  ai  contratti e accordi collettivi di cui
          alla  lettera  a)  del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2
          dell'articolo  9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
          124, e successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti
          in  base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1,
          del  medesimo  decreto  legislativo,  nel  caso  in  cui il
          lavoratore non esprima la volonta' di non aderire ad alcuna
          forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la
          facolta'  di  scelta  in favore di una delle forme medesime
          entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  del  relativo decreto legislativo, emanato ai sensi
          del  comma  1  e  del presente comma, ovvero entro sei mesi
          dall'assunzione;
                  3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia
          diritto  ad un contributo del datore di lavoro da destinare
          alla  previdenza  complementare, detto contributo affluisca
          alla  forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o
          alla  quale  egli  intenda trasferirsi ovvero alla quale il
          contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
                  4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono
          alla   libera   adesione   e  circolazione  dei  lavoratori
          all'interno  del  sistema  della  previdenza complementare,
          definendo  regole  comuni,  in  ordine  in particolare alla
          comparabilita'  dei costi, alla trasparenza e portabilita',
          al  fine  di  tutelare  l'adesione consapevole dei soggetti
          destinatari;  la  rimozione dei vincoli posti dall'articolo
          9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
          e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra
          forme  pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al
          fine  di  favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi
          pensione  aperti,  nonche'  il riconoscimento al lavoratore
          dipendente  che si trasferisca volontariamente da una forma
          pensionistica  all'altra  del  diritto al trasferimento del
          contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre
          alle quote del trattamento di fine rapporto;
                  5)  che  la  contribuzione  volontaria  alle  forme
          pensionistiche  possa  proseguire anche oltre i cinque anni
          dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile;
                  6) il ricorso a persone particolarmente qualificate
          e   indipendenti   per  il  conferimento  dell'incarico  di
          responsabile  dei  fondi  pensione nonche' l'incentivazione
          dell'attivita'   di  eventuali  organismi  di  sorveglianza
          previsti  nell'ambito  delle  adesioni  collettive ai fondi
          pensione  aperti,  anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
          del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
                  7)  la  costituzione,  presso  enti  di  previdenza
          obbligatoria,  di forme pensionistiche alle quali destinare
          in  via residuale le quote del trattamento di fine rapporto
          non altrimenti devolute;
                  8)   l'attribuzione   ai   fondi   pensione   della
          contitolarita'  con  i  propri  iscritti  del  diritto alla
          contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
          e'  tenuto  il  datore  di  lavoro, e la legittimazione dei
          fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
          coattiva,   a   rappresentare   i   propri  iscritti  nelle
          controversie  aventi ad oggetto i contributi omessi nonche'
          l'eventuale  danno  derivante dal mancato conseguimento dei
          relativi rendimenti;
                  9)   la   subordinazione   del   conferimento   del
          trattamento  di  fine  rapporto,  di cui ai numeri 1) e 2),
          all'assenza   di   oneri   per   le   imprese,   attraverso
          l'individuazione  delle necessarie compensazioni in termini
          di  facilita'  di accesso al credito, in particolare per le
          piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
          del  lavoro  e  di  eliminazione del contributo relativo al
          finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
          rapporto;
                  10)  che  i fondi pensione possano dotarsi di linee
          d'investimento  tali da garantire rendimenti comparabili al
          tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
                  11)    l'assoggettamento   delle   prestazioni   di
          previdenza  complementare a vincoli in tema di cedibilita',
          sequestrabilita'   e   pignorabilita'   analoghi  a  quelli
          previsti per la previdenza di base;
                f) prevedere    che   i   trattamenti   pensionistici
          corrisposti   da   enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria  debbano essere erogati con calcolo definitivo
          dell'importo   al   massimo   entro   un  anno  dall'inizio
          dell'erogazione;
                g) prevedere    l'elevazione   fino   ad   un   punto
          percentuale    del    limite    massimo    di    esclusione
          dall'imponibile  contributivo delle erogazioni previste dai
          contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
                h) perfezionare  l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del
          sistema  di  vigilanza sull'intero settore della previdenza
          complementare,   con   riferimento   a   tutte   le   forme
          pensionistiche    collettive    e    individuali   previste
          dall'ordinamento,     e     semplificare    le    procedure
          amministrative tramite:
                  1)  l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e
          delle  politiche  sociali  dell'attivita' di alta vigilanza
          mediante   l'adozione,   di   concerto   con  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  di direttive generali in
          materia;
                  2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
          fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
          essa  attribuite,  del  compito  di  impartire disposizioni
          volte   a   garantire   la   trasparenza  delle  condizioni
          contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
          individuali,  ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter
          del  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,  e di
          disciplinare  e  di  vigilare sulle modalita' di offerta al
          pubblico  di  tutti  i  predetti  strumenti  previdenziali,
          compatibilmente  con  le disposizioni per la sollecitazione
          del  pubblico  risparmio,  al  fine  di tutelare l'adesione
          consapevole dei soggetti destinatari;
                  3)    la   semplificazione   delle   procedure   di
          autorizzazione   all'esercizio,   di  riconoscimento  della
          personalita' giuridica dei fondi pensione e di approvazione
          degli   statuti   e  dei  regolamenti  dei  fondi  e  delle
          convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche
          la  possibilita'  di utilizzare strumenti quale il silenzio
          assenso  e  di  escludere  l'applicazione  di  procedure di
          approvazione   preventiva   per   modifiche  conseguenti  a
          sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
                i) ridefinire  la disciplina fiscale della previdenza
          complementare    introdotta    dal    decreto   legislativo
          18 febbraio  2000,  n.  47,  in modo da ampliare, anche con
          riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
          delle  piccole  e  medie  imprese, la deducibilita' fiscale
          della     contribuzione     alle    forme    pensionistiche
          complementari,   collettive   e   individuali,  tramite  la
          fissazione  di  limiti  in  valore  assoluto  ed  in valore
          percentuale  del  reddito  imponibile  e  l'applicazione di
          quello   piu'  favorevole  all'interessato,  anche  con  la
          previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
          dei  livelli  contributivi dei fondi preesistenti; superare
          il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di
          cui  all'articolo  7,  comma  6,  lettera  a),  del decreto
          legislativo   21 aprile   1993,   n.   124,   e  successive
          modificazioni;  rivedere la tassazione dei rendimenti delle
          attivita'   delle   forme  pensionistiche  rendendone  piu'
          favorevole   il  trattamento  in  ragione  della  finalita'
          pensionistica;  individuare il soggetto tenuto ad applicare
          la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
          forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
                l) prevedere   che   tutte  le  forme  pensionistiche
          complementari   siano  tenute  ad  esporre  nel  rendiconto
          annuale  e,  in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate
          all'iscritto,   se  ed  in  quale  misura  siano  presi  in
          considerazione  aspetti  sociali, etici ed ambientali nella
          gestione   delle   risorse   finanziarie   derivanti  dalle
          contribuzioni  degli iscritti cosi' come nell'esercizio dei
          diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio;
                m) realizzare  misure  specifiche volte all'emersione
          del  lavoro  sommerso  di  pensionati  in  linea con quelle
          previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di
          emersione  dall'economia  sommersa,  relative ai redditi da
          lavoro  dipendente  e  ai  redditi  di  impresa e di lavoro
          autonomo ad essi connessi;
                n) completare   il   processo   di   separazione  tra
          assistenza   e   previdenza,   prevedendo   che   gli  enti
          previdenziali   predispongano,  all'interno  del  bilancio,
          poste  contabili  riferite  alle  attivita' rispettivamente
          assistenziali  e previdenziali svolte dagli stessi enti, al
          fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
          consentire  la  quantificazione  e  la corretta imputazione
          degli  interventi  di  riequilibrio  a carico della finanza
          pubblica;
                o) ridefinire    la    disciplina   in   materia   di
          totalizzazione   dei   periodi  assicurativi,  al  fine  di
          ampliare  progressivamente  le  possibilita'  di  sommare i
          periodi  assicurativi  previste dalla legislazione vigente,
          con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
          sia  al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
          anno  di  eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente
          maturato  almeno  quaranta anni di anzianita' contributiva,
          indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
          presso   ogni   cassa,   gestione  o  fondo  previdenziale,
          interessati  dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque
          anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati
          i  contributi  sara'  tenuto  pro  quota  al  pagamento del
          trattamento  pensionistico,  secondo  le  proprie regole di
          calcolo.  Tale  facolta'  e'  estesa anche ai superstiti di
          assicurato,   ancorche'   deceduto   prima  del  compimento
          dell'eta' pensionabile;
                p) applicare  i principi e i criteri direttivi di cui
          al  comma  1 e al presente comma e le disposizioni relative
          agli  incentivi  al  posticipo  del pensionamento di cui ai
          commi  da  12  a  17,  con le necessarie armonizzazioni, al
          rapporto   di   lavoro   con   le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo  1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n. 165, e successive modificazioni, previo confronto
          con   le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative  dei  datori e dei prestatori di lavoro, le
          regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo
          conto    delle   specificita'   dei   singoli   settori   e
          dell'interesse  pubblico  connesso  all'organizzazione  del
          lavoro   e   all'esigenza   di   efficienza   dell'apparato
          amministrativo pubblico;
                q) eliminare  sperequazioni  tra  le  varie  gestioni
          pensionistiche,  ad  esclusione  di  quelle  degli  enti di
          diritto  privato  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno
          1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103,  nel  calcolo  della  pensione, al fine di ottenere, a
          parita'   di  anzianita'  contributiva  e  di  retribuzione
          pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
                r) prevedere,  in caso di trasformazione del rapporto
          di  lavoro  a  tempo  pieno  in  rapporto di lavoro a tempo
          parziale,  forme di contribuzione figurativa per i soggetti
          che  presentano  situazioni  di disabilita' riconosciuta ai
          sensi  dell'articolo  3,  comma  3,  della legge 5 febbraio
          1992,   n.  104,  nonche'  per  i  soggetti  che  assistono
          familiari  conviventi che versano nella predetta situazione
          di disabilita';
                s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale
          da  parte  dei  lavoratori che abbiano maturato i requisiti
          per l'accesso al pensionamento di anzianita';
                t) prevedere  la  possibilita', per gli iscritti alla
          gestione  di  cui  all'articolo  2,  comma  26, della legge
          8 agosto   1995,   n.  335,  di  ottenere,  fermo  restando
          l'obbligo  contributivo  nei  confronti  di  tale gestione,
          l'autorizzazione   alla   prosecuzione   volontaria   della
          contribuzione    presso    altre    forme   di   previdenza
          obbligatoria,   al   fine   di   conseguire   il  requisito
          contributivo  per  il  diritto  a  pensione  a carico delle
          predette forme;
                u) stabilire,  in  via  sperimentale  per  il periodo
          1° gennaio    2007-31 dicembre    2015,   sui   trattamenti
          pensionistici  corrisposti  da  enti  gestori  di  forme di
          previdenza    obbligatorie,   i   cui   importi   risultino
          complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
          cui al secondo periodo, un contributo di solidarieta' nella
          misura  del  4  per  cento, non deducibile dall'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche. Il valore di riferimento e'
          quello  stabilito  dall'articolo  38,  comma 1, della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  rivalutato, ai fini in esame,
          fino  all'anno  2007,  nella misura stabilita dall'articolo
          38,  comma  5,  lettera d), della predetta legge n. 448 del
          2001  e,  per  gli anni successivi, in base alle variazioni
          integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo
          periodo   concorrono   anche   i   trattamenti  integrativi
          percepiti   dai   soggetti   nei   cui   confronti  trovano
          applicazione   le  forme  pensionistiche  che  garantiscono
          prestazioni  definite  in  aggiunta  o  ad integrazione del
          trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
          di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
          decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124, e al decreto
          legislativo  20 novembre  1990,  n.  357,  nonche' le forme
          pensionistiche   che   assicurano  comunque  ai  dipendenti
          pubblici,  inclusi  quelli  alle dipendenze delle regioni a
          statuto  speciale,  delle province autonome e degli enti di
          cui  alla  legge  20 marzo  1975,  n.  70,  ivi comprese la
          gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n.  761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
          addetto   alle   imposte   di  consumo,  per  il  personale
          dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
          addetto  alle  esattorie  e  alle ricevitorie delle imposte
          dirette,  prestazioni complementari al trattamento di base.
          L'importo  complessivo  assoggettato al contributo non puo'
          comunque   risultare   inferiore,  al  netto  dello  stesso
          contributo,  all'importo  di  cui  al  primo  periodo della
          presente lettera;
                v) abrogare     espressamente     le     disposizioni
          incompatibili   con  la  disciplina  prevista  nei  decreti
          legislativi.».
              -  Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 11-ter
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni  (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio):
              «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'articolo 11
          della gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli    importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'articolo  15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter,
          comma 7.».
              -  Si  riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   19 luglio   1993,  n.  236
          (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):
                «7.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.».