Art. 11-duodecies.
                       Sicurezza aeroportuale

((   1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e  del Ministro dell'interno, emanato entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  istruttoria
effettuata   dall'ENAC,  sono  definite  le  attivita'  necessarie  a
garantire  la  sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e
passeggeri,  lo  svolgimento  delle  quali  e'  affidato  ai  gestori
aeroportuali  ed  ai  vettori,  individuando  le diverse competenze e
responsabilita' agli stessi assegnate.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
tenuto  conto  della  imputazione  delle  attivita'  definite  con il
decreto  di  cui al comma 1, e' definita la ripartizione, tra gestori
aeroportuali   e   vettori,   dei  corrispettivi  stabiliti  in  base
all'articolo  5,  comma  3,  del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217
)).
 
          Riferimenti normativi:

              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 5 del
          decreto-legge   18 gennaio  1992,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  28 febbraio  1992,  n.  217
          (Disposizioni  urgenti  per  l'adeguamento  degli  organici
          delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  nonche'  per il potenziamento delle infrastrutture,
          degli   impianti   e  delle  attrezzature  delle  forze  di
          polizia):
              «3.  Il  Ministro  dei  trasporti, con proprio decreto,
          determina   altresi'  gli  importi  dovuti  all'erario  dal
          concessionario  e  quelli  posti  a  carico  dell'utenza  a
          copertura  dei  costi  e  quale  corrispettivo del servizio
          reso.».