Art. 11-duodecies. Sicurezza aeroportuale (( 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le attivita' necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali e' affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilita' agli stessi assegnate. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attivita' definite con il decreto di cui al comma 1, e' definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia): «3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.».