Art. 11-quater.
             Ammortamento dei beni materiali strumentali
            per l'esercizio di alcune attivita' regolate

  1.  Per  il  periodo  di  imposta  in corso alla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto opera la
disciplina  del  presente articolo relativamente all'ammortamento dei
beni  materiali  strumentali per l'esercizio delle seguenti attivita'
regolate:
((       a) distribuzione   e   trasporto  di  gas  naturale  di  cui
all'articolo  2,  comma  1, lettere n) e ii), del decreto legislativo
23 maggio  2000,  n.  164,  di  attuazione  della  direttiva 98/30/CE
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
    b) distribuzione  di  energia  elettrica e gestione della rete di
trasmissione  nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2,
commi  14  e  20,  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di
attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica.
  2.   Le   quote  di  ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali
strumentali  per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma
1  sono  deducibili  in  misura non superiore a quella che si ottiene
dividendo  il  costo dei beni per le rispettive vite utili cosi' come
determinate  ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas:
    a) nelle   tabelle   1   e  2,  rubricate  «durata  convenzionale
tariffaria  delle infrastrutture» ed allegate alle delibere 29 luglio
2005,  n.  166,  e  30 settembre  2005,  n.  206, rispettivamente per
l'attivita'  di  trasporto  e  distribuzione  di  gas naturale. Per i
fabbricati  iscritti  a  bilancio  fino  all'esercizio  in  corso  al
31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
    b) nell'appendice   1   della  relazione  tecnica  alla  delibera
30 gennaio   2004,   n.   5,   per   l'attivita'  di  trasmissione  e
distribuzione  di  energia  elettrica,  rubricata «capitale investito
riconosciuto e vita utile dei cespiti».
  3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai
fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione,
anche  se  avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si
modifica  per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote
di  ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili
a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni
ceduti  o  devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui
avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.
  4.  Non  e'  ammessa  alcuna  ulteriore  deduzione per ammortamento
anticipato  o  per una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a
quella  normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente
disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5.  Le  eventuali  modifiche  delle  vite  utili di cui al comma 2,
deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  successivamente  all'entrata in vigore del presente decreto,
rilevano   anche   ai   fini  della  determinazione  delle  quote  di
ammortamento deducibili.
  6.   In   caso   di   beni  utilizzati  in  locazione  finanziaria,
indipendentemente  dai  criteri  di  contabilizzazione,  la deduzione
delle  quote  di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla
formazione  del  reddito  imponibile di quella concedente, concorrono
esclusivamente   i   proventi  finanziari  impliciti  nei  canoni  di
locazione  finanziaria  determinati in ciascun esercizio nella misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario.
  7.  Quanto  previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente
ai   beni   classificabili   nelle   categorie  omogenee  individuate
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas. Per i beni non
classificabili  in  tali  categorie continua ad applicarsi l'articolo
102  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8.  La  disposizione  di  cui al comma 6 si applica ai contratti di
locazione   finanziaria  la  cui  esecuzione  inizia  successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto.
  9.   Per   i  costi  incrementativi  capitalizzati  successivamente
all'entrata  in  funzione  dei  beni  di  cui  al comma 1 le quote di
ammortamento  sono  determinate  in  base alla vita utile residua dei
beni.
  10.  Nella  determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta
sul  reddito  delle  societa'  (IRES)  e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  (IRAP)  per il periodo d'imposta in corso alla
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, calcolato in ogni
caso  in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti
delle  imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in
deroga  all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume,
quale   imposta   del  periodo  precedente,  quella  che  si  sarebbe
determinata   applicando   le  disposizioni  del  presente  articolo;
eventuali  conguagli  sono  versati insieme alla seconda ovvero unica
rata  dell'acconto.  Per il periodo di imposta successivo a quello in
corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nella
determinazione  dell'acconto  dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si
assume,  quale  imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
  11.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,  ad
eccezione  di  quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 11-ter, comma
6,  sono  interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza
pubblica )).
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere n)
          e  ii),  del  decreto  legislativo  23 maggio  2000, n. 164
          (Attuazione  della  direttiva 98/30/CE recante norme comuni
          per  il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
          41 della legge 17 maggio 1999, n. 144):
              «1. Ai fini del presente decreto si intende per:
                a) - m) (omissis);
                n) "distribuzione":  il  trasporto  di  gas  naturale
          attraverso  reti  di  gasdotti  locali  per  la consegna ai
          clienti;
                o) - hh) (omissis);
                ii) "trasporto":   il   trasporto   di  gas  naturale
          attraverso  la  rete  di  gasdotti,  esclusi  i gasdotti di
          coltivazione e le reti di distribuzione;».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo   16 marzo   1999,   n.  79  (Attuazione  della
          direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per il mercato
          interno dell'energia elettrica):
              «Art.  2  (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
          decreto  si  applicano  le  definizioni  di cui ai seguenti
          commi.
              2.  Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che
          produce  energia  elettrica  e  la  utilizza  in misura non
          inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
          societa'  controllate,  della societa' controllante e delle
          societa'  controllate  dalla medesima controllante, nonche'
          per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e
          distribuzione  dell'energia  elettrica  di  cui all'art. 4,
          numero 8,  della  legge  6 dicembre  1962,  n.  1643, degli
          appartenenti  ai  consorzi o societa' consortili costituiti
          per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
          rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti
          industriali  anteriormente  alla  data di entrata in vigore
          del presente decreto.
              3. Clienti sono le imprese o societa' di distribuzione,
          gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia
          elettrica.
              4.  Cliente finale e' la persona fisica o giuridica che
          acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.
              5.  Cliente  grossista e' la persona fisica o giuridica
          che  acquista  e  vende  energia elettrica senza esercitare
          attivita'  di  produzione, trasmissione e distribuzione nei
          Paesi dell'Unione europea.
              6.  Cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che
          ha  la  capacita',  per  effetto  del  presente decreto, di
          stipulare  contratti di fornitura con qualsiasi produttore,
          distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
              7.  Cliente  vincolato  e'  il  cliente finale che, non
          rientrando   nella   categoria   dei   clienti  idonei,  e'
          legittimato    a    stipulare    contratti   di   fornitura
          esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
          nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
              8.  Cogenerazione e' la produzione combinata di energia
          elettrica  e calore alle condizioni definite dall'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  che garantiscano un
          significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni
          separate.
              9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di
          servizi elettrici tra due operatori del mercato.
              10.  Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire
          disposizioni  per  l'utilizzazione e l'esercizio coordinati
          degli  impianti di produzione, della rete di trasmissione e
          dei servizi ausiliari.
              11.  Dispacciamento  di merito economico e' l'attivita'
          di  cui  al  comma 10,  attuata  secondo  ordini  di merito
          economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
              12.  Dispacciamento  passante  e' l'attivita' di cui al
          comma 10,  condizionata unicamente da eventuali impedimenti
          o vincoli di rete.
              13.      Dispositivo     di     interconnessione     e'
          l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
              14.  Distribuzione  e' il trasporto e la trasformazione
          di  energia  elettrica  su  reti di distribuzione a media e
          bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
              15.  Fonti  energetiche  rinnovabili  sono  il sole, il
          vento,  le  risorse  idriche,  le  risorse  geotermiche, le
          maree,  il  moto  ondoso  e  la  trasformazione  in energia
          elettrica  dei  prodotti  vegetali o dei rifiuti organici e
          inorganici.
              16.  Linea  diretta  e' la linea elettrica di trasporto
          che  collega  un  centro  di  produzione  ad  un  centro di
          consumo,  indipendentemente  dal  sistema di trasmissione e
          distribuzione.
              17.  Piccola  rete  isolata e' ogni rete con un consumo
          inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e'
          ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
              18.  Produttore  e'  la  persona fisica o giuridica che
          produce    energia    elettrica   indipendentemente   dalla
          proprieta' dell'impianto.
              19.  Produzione e' la generazione di energia elettrica,
          comunque prodotta.
              20.  Rete  di  trasmissione  nazionale  e' il complesso
          delle  stazioni  di trasformazione e delle linee elettriche
          di  trasmissione  ad alta tensione sul territorio nazionale
          gestite unitariamente.
              21.  Rete  interconnessa  e'  un  complesso  di reti di
          trasmissione   e   distribuzione  collegate  mediante  piu'
          dispositivi di interconnessione.
              22.  Servizi  ausiliari sono i servizi necessari per la
          gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali,
          esemplificativamente,   i   servizi   di   regolazione   di
          frequenza,  riserva,  potenza  reattiva,  regolazione della
          tensione e riavviamento della rete.
              23.  Sistema  elettrico  nazionale:  il complesso degli
          impianti  di  produzione,  delle  reti di trasmissione e di
          distribuzione   nonche'   dei   servizi   ausiliari  e  dei
          dispositivi  di  interconnessione  e dispacciamento ubicati
          nel territorio nazionale.
              24.   Trasmissione   e'   l'attivita'  di  trasporto  e
          trasformazione    dell'energia    elettrica    sulla   rete
          interconnessa  ad  alta  tensione ai fini della consegna ai
          clienti,  ai  distributori  e  ai  destinatari dell'energia
          autoprodotta ai sensi del comma 2.
              25.  Utente della rete e' la persona fisica o giuridica
          che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o
          distribuzione.».
              - Si  riporta  il titolo della delibera 29 luglio 2005,
          n. 166: «Criteri per la determinazione delle tariffe per il
          trasporto e il dispacciamento del gas naturale» (pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  24 agosto 2005, n. 196. Emanata
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas).
              - Si  riporta  il  titolo  della  delibera 30 settembre
          2005,   n.   206:   «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          determinazione   delle  tariffe  di  distribuzione  di  gas
          naturale  e  di distribuzione e fornitura di gas diversi da
          gas   naturale   (pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          15 ottobre 2005, n. 241).
              - Si  riporta il titolo della delibera 30 gennaio 2004,
          n.  5  (Del.Aut.en.el.  e  gas  30-1-2004  n.  5/04 - Testo
          integrato  delle  disposizioni dell'Autorita' per l'energia
          elettrica   e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
          trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia
          elettrica   per  il  periodo  di  regolazione  2004-2007  e
          disposizioni  in  materia  di contributi di allacciamento e
          diritti fissi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile
          2004, n. 83, supplemento ordinario).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 102 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
              «Art.  102  (Ammortamento  dei beni materiali). - 1. Le
          quote   di   ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali
          strumentali  per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
          partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
              2.  La  deduzione  e' ammessa in misura non superiore a
          quella  risultante  dall'applicazione al costo dei beni dei
          coefficienti    stabiliti    con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale,  ridotti  alla  meta'  per il primo esercizio. I
          coefficienti  sono stabiliti per categorie di beni omogenei
          in  base  al  normale  periodo di deperimento e consumo nei
          vari settori produttivi.
              3.  La  misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
          beni  rispetto  a  quella  normale  del  settore. La misura
          stessa   puo'   essere   elevata  fino  a  due  volte,  per
          ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
          entrati   in   funzione  per  la  prima  volta  e  nei  due
          successivi;  nell'ipotesi  di beni gia' utilizzati da parte
          di  altri  soggetti,  l'ammortamento anticipato puo' essere
          eseguito  dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in
          cui  i  beni  sono  entrati  in  funzione.  Con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, la indicata misura
          massima  puo'  essere variata, in aumento o in diminuzione,
          nei  limiti  di  un  quarto,  in  relazione  al  periodo di
          utilizzabilita'    dei   beni   in   particolari   processi
          produttivi.
              4.   In   caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora
          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
          costo residuo e' ammesso in deduzione.
              5.  Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
          516,46  euro  e'  consentita  la  deduzione integrale delle
          spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in  cui sono state
          sostenute.
              6.    Le    spese    di    manutenzione,   riparazione,
          ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non
          risultino  imputate  ad  incremento  del  costo dei beni ai
          quali  si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
          cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i beni materiali
          ammortizzabili  quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
          registro  dei  beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
          costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
          esercizio,  sul  costo  complessivo quale risulta alla fine
          dell'esercizio;  per i beni ceduti nel corso dell'esercizio
          la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
          ed   e'  commisurata,  per  il  cessionario,  al  costo  di
          acquisizione.  L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
          nei  cinque  esercizi  successivi.  Per  specifici  settori
          produttivi   possono  essere  stabiliti,  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, diversi criteri e
          modalita'   di  deduzione.  Resta  ferma  la  deducibilita'
          nell'esercizio  di competenza dei compensi periodici dovuti
          contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati
          beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione
          del limite percentuale sopra indicato.
              7.   Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria
          l'impresa   concedente  che  imputa  a  conto  economico  i
          relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
          ciascun  esercizio  nella  misura  risultante  dal relativo
          piano   di   ammortamento  finanziario  e  non  e'  ammesso
          l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
          contabilizzazione,  per  l'impresa utilizzatrice e' ammessa
          la  deduzione  dei  canoni di locazione a condizione che la
          durata  del  contratto  non  sia  inferiore a otto anni, se
          questo  ha  per  oggetto  beni  immobili,  e alla meta' del
          periodo  di  ammortamento  corrispondente  al  coefficiente
          stabilito  a  norma del comma 2, in relazione all'attivita'
          esercitata  dall'impresa  stessa,  se  il  contratto ha per
          oggetto  beni  mobili.  Con  lo stesso decreto previsto dal
          comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
          ad  aumentare  o  diminuire,  nel  limite  della  meta', la
          predetta   durata   minima  dei  contratti  ai  fini  della
          deducibilita'  dei  canoni,  qualora  venga rispettivamente
          diminuita  o  aumentata la misura massima dell'ammortamento
          di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
              8.  Per  le  aziende  date in affitto o in usufrutto le
          quote  di ammortamento sono deducibili nella determinazione
          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
              9.  Le  quote  di  ammortamento,  i canoni di locazione
          anche  finanziaria  o  di  noleggio e le spese di impiego e
          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
          servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
          soggette  alla  tassa  sulle concessioni governative di cui
          all'art.   21   della   tariffa  allegata  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
          sostituita  dal  decreto ministeriale 28 dicembre 1995, del
          Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  303  del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura
          del  50  per  cento.  La  percentuale  di cui al precedente
          periodo  e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
          ad  impianti  di  telefonia  dei  veicoli utilizzati per il
          trasporto  di merci da parte delle imprese di autotrasporto
          limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.».
              - Si  riporta  il  titolo della legge 23 marzo 1977, n.
          97:  «Disposizioni  in materia di riscossione delle imposte
          sui  redditi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
          1977, n. 92).
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
          2000,  n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto dei
          diritti del contribuente):
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.   Salvo   quanto   previsto  dall'art.  1,  comma 2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
          si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.&0;
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
          scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».