Art. 11-quinquies.
                       Dismissione di immobili

((    1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici,
l'alienazione di tali immobili e' considerata urgente con prioritario
riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo
criteri  e  valori  di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata,
con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con
le  modalita'  di  cui  all'articolo 7  del decreto-legge 24 dicembre
2002,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003,  n.  27,  i  beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al
patrimonio  pubblico,  ivi  compresi  quelli individuati ai sensi dei
commi  13,  13-bis  e  13-ter  dell'articolo  27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
  2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24   novembre  2003,  n.  326,  per  la  dismissione  dei  beni  gia'
individuati  ai  sensi  dei  commi 13,  13-bis e 13-ter; del medesimo
articolo   27,  la  vendita  fa  venir  meno  l'uso  governativo,  le
concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a
terzi  anche  in  caso  di rivendita. Si intendono applicabili, anche
quanto   alle   dichiarazioni  urbanistiche  nonche¨  agli  attestati
inerenti la destinazione urbanisticoedilizia previsti dalla legge, le
disposizioni  di  cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3
del   decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni,  nonche¨ al primo ed al secondo periodo del comma 18 e
al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli
articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.  42, per le procedure di dismissione successive a quelle di cui al
primo periodo.
  3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo
o  comunque  connessi  alla dismissione del patrimonio immobiliare di
proprieta'   dello   Stato   si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono
riconosciuti  all'Agenzia  del demanio i maggiori costi sostenuti per
le  attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, a valere
sulle conseguenti maggiori entrate.
  5.  All'articolo  27,  comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso.
  6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli
enti  pubblici  nonche¨  le  societa'  di  cui  al comma 1 del citato
articolo  3  del  decreto-legge  n. 351 del 2001 sono esonerati anche
dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla
legge per la validita' degli atti nonche¨ dall'obbligo di allegazione
del   certificato   di   destinazione   urbanistica   contenente   le
prescrizioni   urbanistiche   riguardanti  le  aree  interessate  dal
trasferimento.
  7.  Gli  immobili  siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte
Oppio  n.  12,  gia'  inseriti  nelle  procedure di vendita di cui al
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da
dette procedure di vendita )).
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge
          24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  21 febbraio 2003, n. 27 (Disposizioni urgenti
          in   materia   di  adempimenti  comunitari  e  fiscali,  di
          riscossione e di procedure di contabilita):
              «Art.  7  (Dismissione di beni immobili dello Stato). -
          1.   Nell'ambito   delle   azioni  di  perseguimento  degli
          obiettivi  di finanza pubblica attraverso la dismissione di
          beni  immobili  dello Stato, l'alienazione di tali immobili
          e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli
          il  cui  prezzo  di  vendita  sia fissato secondo criteri e
          valori  di  mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata a
          vendere  a  trattativa  privata,  anche  in  blocco, i beni
          immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli
          allegati  A  e  B al presente decreto. La vendita fa venire
          meno   l'uso   governativo,  le  concessioni  in  essere  e
          l'eventuale  diritto  di prelazione spettante a terzi anche
          in  caso  di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui
          al   secondo   periodo   del   comma 17   dell'art.  3  del
          decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  23 novembre  2001,  n.  410,
          nonche'  al  primo  ed  al secondo periodo del comma 18 del
          medesimo art. 3.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 27 del decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti
          per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
          dei conti pubblici):
              «Art.   27   (Verifica   dell'interesse  culturale  del
          patrimonio  immobiliare  pubblico). - 1. Le cose immobili e
          mobili   appartenenti   allo   Stato,  alle  regioni,  alle
          province,  alle  citta'  metropolitane, ai comuni e ad ogni
          altro  ente  ed  istituto  pubblico,  di cui all'art. 2 del
          decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.  490,  sono
          sottoposte  alle  disposizioni  in  materia  di  tutela del
          patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2.
              2.  La  verifica  circa  la  sussistenza dell'interesse
          artistico,  storico, archeologico o etnoantropologico nelle
          cose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze,
          d'ufficio   o   su  richiesta  dei  soggetti  cui  le  cose
          appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale
          stabiliti   dal   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.
              3.  Qualora  nelle  cose  sottoposte a verifica non sia
          stato  riscontrato  l'interesse  di cui al comma 2, le cose
          medesime  sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
          di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
              4.  L'esito  negativo  della verifica avente ad oggetto
          cose  appartenenti  al demanio dello Stato, delle regioni e
          degli  altri  enti  pubblici territoriali, e' comunicato ai
          competenti    uffici    affinche'    ne    dispongano    la
          sdemanializzazione,  qualora non vi ostino altre ragioni di
          pubblico  interesse  da  valutarsi  da  parte del Ministero
          interessato.
              5.
              6.   I   beni  nei  quali  sia  stato  riscontrato,  in
          conformita'  agli indirizzi generali richiamati al comma 2,
          l'interesse     artistico,    storico,    archeologico    o
          etnoantropologico  restano  definitivamente sottoposti alle
          disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce
          dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico
          di  cui  al  decreto  legislativo  n.  490  del  1999 ed e'
          trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo
          unico.
              7.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          alle  cose  di  cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
          esse  appartengono  mutino in qualunque modo la loro natura
          giuridica.
              8. In sede di prima applicazione del presente articolo,
          la  competente  filiale  dell'Agenzia del demanio trasmette
          alla  soprintendenza  regionale,  entro trenta giorni dalla
          emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli
          immobili  di  proprieta'  dello Stato o del demanio statale
          sui  quali la verifica deve essere effettuata, corredati di
          schede  descrittive  recanti i dati conoscitivi relativi ai
          singoli immobili.
              9.  I criteri per la predisposizione degli elenchi e le
          modalita' di redazione delle schede descrittive, nonche' le
          modalita'  di  trasmissione  dei  predetti  elenchi e delle
          schede   descrittive   anche   per   il  tramite  di  altre
          amministrazioni  interessate sono stabiliti con decreto del
          Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, da emanare
          di  concerto  con  l'Agenzia del demanio e con la Direzione
          generale  dei  lavori  e  del  demanio  del Ministero della
          difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della
          difesa  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore del
          presente decreto-legge.
              10.    La    soprintendenza   regionale,   sulla   base
          dell'istruttoria  svolta  dalle soprintendenze competenti e
          del  parere  da  queste formulato nel termine perentorio di
          trenta  giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di
          verifica   in   ordine   alla   sussistenza  dell'interesse
          culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da'
          comunicazione   all'agenzia   richiedente,  entro  sessanta
          giorni  dalla  ricezione della relativa scheda descrittiva.
          La   mancata   comunicazione  nel  termine  complessivo  di
          centoventi  giorni dalla ricezione della scheda equivale ad
          esito negativo della verifica.
              11.  Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
          dello  Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il
          provvedimento  di  cui  al  comma 10,  confluiscono  in  un
          archivio    informatico    accessibile   ad   entrambe   le
          amministrazioni,   per   finalita'   di   monitoraggio  del
          patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi
          in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
              12.  Per  gli immobili appartenenti alle regioni e agli
          altri  enti  pubblici  territoriali,  nonche' per quelli di
          proprieta'  di altri enti ed istituti pubblici, la verifica
          e'   avviata   a  richiesta  degli  enti  interessati,  che
          provvedono  a corredare l'istanza con le schede descrittive
          dei  singoli  immobili.  Al  procedimento  cosi' avviato si
          applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
              13.   Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione
          previste  dai  commi  15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge
          25 settembre  2001,  n.  351, convertito con modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
          3  al  5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          si  applicano  anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  nonche'  a quelli individuati ai sensi
          del  comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
          della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448. All'art. 44 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          sono soppressi i commi 1-bis e 3.
              13-bis.  L'Agenzia  del  demanio,  di  concerto  con la
          Direzione  generale  dei lavori e del demanio del Ministero
          della    difesa,    individua    beni   immobili   in   uso
          all'amministrazione  della  difesa  non  piu' utili ai fini
          istituzionali  da  inserire in programmi di dismissione per
          le  finalita'  di  cui  all'art.  3, comma 112, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
              13-ter.  In  sede  di prima applicazione dei commi 13 e
          13-bis,  il  Ministero della difesa, Direzione generale dei
          lavori  e  del  demanio,  di  concerto  con  l'Agenzia  del
          demanio,  individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili
          comunque  in uso all'Amministrazione della difesa, non piu'
          utili  ai  fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine,
          consegnare  al  Ministero  dell'economia e delle finanze e,
          per  esso,  all'Agenzia  del  demanio.  [Entro i centoventi
          giorni  successivi  alla  data di pubblicazione dell'elenco
          dei  beni  immobili  da  dismettere,  l'Agenzia del demanio
          provvede  alla  ripubblicazione  dello  stesso elenco nella
          Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito Internet dell'Agenzia,
          con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi].
              13-quater.  Gli  immobili  individuati  e consegnati ai
          sensi  del  comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
          disponibile   dello  Stato  per  essere  assoggettati  alle
          procedure  di  valorizzazione  e  di  dismissione di cui al
          decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
          cui  ai  commi  da  6  a 8 nonche' alle procedure di cui ai
          commi  436,  437  e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e  alle  altre  procedure  di  dismissioni
          previste   dalle   norme  vigenti  ovvero  alla  vendita  a
          trattativa   privata   anche   in   blocco.   Gli  immobili
          individuati  sono  stimati  a cura dell'Agenzia del demanio
          nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in cui si trovano.
          L'elenco  degli  immobili individuati e consegnati ai sensi
          del  comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali,  il  quale,  nel  termine  di novanta
          giorni   dalla   data   di  pubblicazione  del  decreto  di
          individuazione,    provvede,   attraverso   le   competenti
          soprintendenze,  a  verificare  quali  tra detti beni siano
          soggetti  a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
          del  paesaggio,  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio
          2004,    n.   42,   dandone   comunicazione   al   Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze.  L'Agenzia  del  demanio
          apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
              13-quinquies.  La  Cassa  depositi  e prestiti concede,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di individuazione degli
          immobili  di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie
          della  quota  come  sopra determinata, pari al valore degli
          immobili   individuati,  per  un  importo  complessivo  non
          inferiore  a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore
          a   1.357  milioni  di  euro.  Le  condizioni  generali  ed
          economiche    delle   anticipazioni   sono   stabilite   in
          conformita'  con  le condizioni praticate sui finanziamenti
          della  gestione  separata  di  cui  all'art. 5, comma 8. Il
          Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso
          delle  somme  anticipate  e dei connessi oneri finanziari a
          valere  sui  proventi  delle dismissioni degli immobili. Le
          anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate  al  Dicastero  della  Difesa su appositi fondi
          relativi  ai  consumi  intermedi  e agli investimenti fissi
          lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli
          interessati,  con  decreto  del  Ministro  della  difesa da
          comunicare,  anche  con evidenze informatiche, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
          del   bilancio,   nonche'   alle  Commissioni  parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso
          alla  Cassa  depositi  e  prestiti  delle somme ricevute in
          anticipazione   e   dei   relativi  interessi  puo'  essere
          prevista,   secondo  criteri,  condizioni  e  modalita'  da
          stabilire  con  decreto  di  natura  non  regolamentare del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, la garanzia dello
          Stato.  Tale  garanzia e' elencata nell'allegato allo stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          di  cui  all'art.  13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai
          relativi  eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7,
          secondo  comma,  numero 2), della medesima legge n. 468 del
          1978,  con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  3.2.4.2  dello  stato di previsione del Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   per   l'anno  2005  e
          corrispondenti per gli anni successivi.
              13-sexies.    Fermo   restando   quanto   previsto   al
          comma 13-quinquies,   a   valere  sulle  risorse  derivanti
          dall'applicazione   delle  procedure  di  valorizzazione  e
          dismissione  dei  beni  immobili dell'Amministrazione della
          difesa,  non piu' utili ai fini istituzionali, ai sensi dei
          commi 13  e  13-bis,  e  individuati  dal  Ministero  della
          difesa,  Direzione  generale  dei  lavori e del demanio, di
          concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni
          dal  2005  al  2009  una  somma  di  30  milioni di euro e'
          destinata  all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli
          arsenali  della  Marina  militare  di  Augusta, La Spezia e
          Taranto.  Inoltre,  una  somma  di  30  milioni di euro per
          l'anno  2005  e' destinata al finanziamento di un programma
          di  edilizia  residenziale  in  favore  del personale delle
          Forze  armate  dei  ruoli  dei  sergenti e dei volontari in
          servizio permanente.».
              - Si  riportano  i  commi  17,  18 e 19 dell'art. 3 del
          decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 novembre  2001,  n. 410, e
          successive  modificazioni  (Disposizioni urgenti in materia
          di   privatizzazione   e   valorizzazione   del  patrimonio
          immobiliare  pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di
          investimento immobiliare):
              «17.  Il diritto di prelazione, eventualmente spettante
          a  terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
          non  si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
          esercitato  all'atto della successiva rivendita dei beni da
          parte  delle  societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
          le    successive   rivendite   non   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni  previste  dal testo unico di cui al decreto
          legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
          dal  comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
          territoriali,  e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  come  modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
          2001,  n.  136,  concernente la proposizione di progetti di
          valorizzazione  e  gestione  di  beni  immobili statali. Le
          amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
          e  gli  altri  soggetti  pubblici non possono in alcun caso
          rendersi  acquirenti  dei  beni immobili di cui al presente
          decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
          comma non  si  applica  agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare beni immobili ad uso non residenziale
          per   destinarli   a  finalita'  istituzionali  degli  enti
          stessi.».
              «18.  Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
          dalla  consegna  dei documenti relativi alla proprieta' dei
          beni  e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia e fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti  di  cui  al comma 1 puo' essere disposta in favore
          delle  societa'  beneficiarie del trasferimento la garanzia
          di  un  valore  minimo  dei  beni  ad esse trasferiti e dei
          canoni di affitto o locazione.».
              «19.  Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad  esse
          trasferiti,  le  societa' sono esonerate dalla garanzia per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla    proprieta'    dei    beni    e   alla   regolarita'
          urbanistica-edilizia  e fiscale. La garanzia per vizi e per
          evizione  e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
          proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento a favore
          delle   societa'.   Le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,
          comma 59,   della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  si
          applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
          beni  immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari
          notarili  relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui
          al  presente  articolo sono  ridotti  alla meta'. La stessa
          riduzione   si   applica   agli  onorari  notarili  per  la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi,  anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
          unico  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385.  In  caso  di cessione agli affittuari o ai conduttori
          detti  onorari  sono  ridotti  al 25 per cento. I notai, in
          occasione  degli  atti di rivendita, provvederanno a curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura  catastale  relative  ai  provvedimenti e agli atti
          previsti  dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
          del  presente  articolo se  le  stesse non siano state gia'
          eseguite.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 12, 54, 55, 56 e
          57  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei  beni  culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
          della legge 6 luglio 2002, n. 137):
              «Art.  12  (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
          cose  immobili  e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
          siano  opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
          risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  sono  sottoposte alle
          disposizioni  del  presente  Titolo  fino  a quando non sia
          stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
              2.  I  competenti  organi del Ministero, d'ufficio o su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata  dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o  etnoantropologico  nelle  cose  di cui al comma 1, sulla
          base  di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti dal
          Ministero  medesimo  al  fine  di assicurare uniformita' di
          valutazione.
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al  comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e dalle
          relative    schede    descrittive.   I   criteri   per   la
          predisposizione  degli  elenchi,  le modalita' di redazione
          delle  schede  descrittive  e  di trasmissione di elenchi e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto  con  l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
          in  uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con il
          concerto  della  competente Direzione generale dei lavori e
          del  demanio.  Il  Ministero  fissa,  con  propri decreti i
          criteri   e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e  la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione  conoscitiva,  da parte degli altri soggetti
          di cui al comma 1.
              4.  Qualora  nelle cose sottoposte a schedatura non sia
          stato  riscontrato  l'interesse  di cui al comma 2, le cose
          medesime  sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
          del presente Titolo.
              5.  Nel  caso  di  verifica  con esito negativo su cose
          appartenenti  al demanio dello Stato, delle regioni e degli
          altri  enti  pubblici  territoriali, la scheda contenente i
          relativi  dati  e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
          ne  dispongano  la  sdemanializzazione, qualora, secondo le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse.
              6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
          per  le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
              7.  L'accertamento  dell'interesse  artistico, storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli  indirizzi  generali  di  cui  al comma 2, costituisce
          dichiarazione   ai   sensi  dell'art.  13  ed  il  relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
          comma 2.  I  beni  restano  definitivamente sottoposti alle
          disposizioni del presente Titolo.
              8.  Le  schede descrittive degli immobili di proprieta'
          dello   Stato  oggetto  di  verifica  con  esito  positivo,
          integrate   con   il   provvedimento  di  cui  al  comma 7,
          confluiscono  in  un  archivio  informatico  accessibile al
          Ministero  e  all'agenzia  del  demanio,  per  finalita' di
          monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
          degli  interventi  in  funzione delle rispettive competenze
          istituzionali.
              9.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          alle  cose  di  cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
          esse  appartengono  mutino in qualunque modo la loro natura
          giuridica.
              10.  Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8,
          10,  12,  13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
          n.   269,   convertito   con   modificazioni   nella  legge
          24 novembre 2003, n. 326.».
              «Art.  54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i
          beni culturali demaniali di seguito indicati:
                a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
                b) gli  immobili riconosciuti monumenti nazionali con
          atti aventi forza di legge;
                c) le  raccolte  di  musei,  pinacoteche,  gallerie e
          biblioteche;
                d) gli archivi.
              2. Sono altresi' inalienabili:
                a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
          indicati  all'art.  10,  comma 1, che siano opera di autore
          non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione risalga ad oltre
          cinquanta  anni,  fino  a  quando  non sia intervenuta, ove
          necessario,    la    sdemanializzazione   a   seguito   del
          procedimento di verifica previsto dall'art. 12;
                b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o
          la  cui  esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
          incluse   in  raccolte  appartenenti  ai  soggetti  di  cui
          all'art. 53;
                c) i  singoli  documenti  appartenenti ai soggetti di
          cui  all'art. 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti
          di  enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al
          medesimo art. 53;
                d) le  cose  immobili appartenenti ai soggetti di cui
          all'art.   53   dichiarate   di  interesse  particolarmente
          importante   quali  testimonianze  dell'identita'  e  della
          storia  delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose,
          ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d).
              3.  I  beni  e  le  cose  di cui ai commi 1 e 2 possono
          essere  oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
          gli altri enti pubblici territoriali.
              4.  I  beni  e  le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
          essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
          i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.».
              «Art.  55  (Alienabilita'  di  immobili appartenenti al
          demanio   culturale).   -  1.  I  beni  culturali  immobili
          appartenenti  al  demanio  culturale  e  non rientranti tra
          quelli  elencati  nell'art.  54,  commi  1 e 2, non possono
          essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
              2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1  puo' essere
          rilasciata a condizione che:
                a) l'alienazione    assicuri    la    tutela   e   la
          valorizzazione  dei  beni, e comunque non ne pregiudichi il
          pubblico godimento;
                b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
          destinazioni  d'uso compatibili con il carattere storico ed
          artistico  degli  immobili  e tali da non recare danno alla
          loro conservazione.
              3.    L'autorizzazione    ad   alienare   comporta   la
          sdemanializzazione   dei   beni   culturali   cui  essa  si
          riferisce.  Tali  beni restano sottoposti a tutela ai sensi
          dell'art. 12, comma 7.».
              «Art.     56    (Altre    alienazioni    soggette    ad
          autorizzazione).    -    1.   E'   altresi'   soggetta   ad
          autorizzazione da parte del Ministero:
                a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo
          Stato,   alle   regioni   e   agli   altri   enti  pubblici
          territoriali,   e   diversi   da   quelli   indicati  negli
          articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
                b) l'alienazione  dei  beni  culturali appartenenti a
          soggetti   pubblici   diversi   da   quelli  indicati  alla
          lettera a)  o  a  persone  giuridiche private senza fine di
          lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'art.
          54, comma 2, lettere a) e c).
              2.  L'autorizzazione  e'  richiesta  anche  nel caso di
          vendita  parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1,
          lettera b),  di collezioni o serie di oggetti e di raccolte
          librarie.
              3.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano
          anche  alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi
          giuridici  che  possono  comportare  l'alienazione dei beni
          culturali ivi indicati.
              4.  Gli  atti  che  comportano  l'alienazione  di  beni
          culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in
          pagamento  di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad
          autorizzazione.».
              «Art. 57 (Regime dell'autorizzazione ad alienare). - 1.
          La  richiesta  di  autorizzazione ad alienare e' presentata
          dall'ente  cui  i  beni  appartengono ed e' corredata dalla
          indicazione   della   destinazione  d'uso  in  atto  e  dal
          programma degli interventi conservativi necessari.
              2.  Relativamente  ai beni di cui all'art. 55, comma 1,
          l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata dal Ministero su
          proposta  delle  soprintendenze,  sentita la regione e, per
          suo   tramite,   gli   altri   enti  pubblici  territoriali
          interessati,  alle  condizioni  stabilite  al  comma 2  del
          medesimo art. 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute
          nel   provvedimento   di   autorizzazione   sono  riportate
          nell'atto di alienazione.
              3.  Il  bene  alienato  non puo' essere assoggettato ad
          interventi  di  alcun genere senza che il relativo progetto
          sia  stato  preventivamente  autorizzato ai sensi dell'art.
          21, comma 4.
              4.  Relativamente  ai beni di cui all'art. 56, comma 1,
          lettera a),  e  ai  beni degli enti ed istituti pubblici di
          cui   all'art.   56,   comma 1,   lettera b)   e   comma 2,
          l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  qualora  i beni
          medesimi  non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e
          dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e
          non ne sia menomato il pubblico godimento.
              5.  Relativamente  ai beni di cui all'art. 56, comma 1,
          lettera b)  e  comma 2, di proprieta' di persone giuridiche
          private  senza  fine di lucro, l'autorizzazione puo' essere
          rilasciata  qualora  dalla  alienazione non derivi un grave
          danno  alla  conservazione o al pubblico godimento dei beni
          medesimi.».
              - Si  riporta  il testo del comma 275 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «275.  Ai  fini  della  valorizzazione  del  patrimonio
          immobiliare   le  operazioni,  gli  atti,  i  contratti,  i
          conferimenti  ed  i trasferimenti di immobili di proprieta'
          dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione
          di  cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni
          o   societa'   sono   esenti   dall'imposta   di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro
          tributo o diritto.».