Art. 11-septies.
   Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa

((    1.  All'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le  parole:  «per  la  parte  eccedente  30  milioni  di  euro»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «quanto  a  30  milioni  di euro, in un
apposito  fondo  istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  destinato a compensare ENAV S.p.a., secondo modalita'
regolate  dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge
21  dicembre  1996,  n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per
garantire  la  sicurezza  ai  propri  impianti  e  per  garantire  la
sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,».
  2.  Per  l'attuazione  del  comma  1  e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 )).
 
          Riferimenti normativi:

              -  Si  riporta  il testo del comma 11 dell'art. 2 della
          gia'  citata  legge  n. 350 del 2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «11.  E'  istituita  l'addizionale comunale sui diritti
          d'imbarco  di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
          pari  a  2  euro  per  passeggero  imbarcato  ed e' versata
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per la successiva
          riassegnazione  quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
          fondo  istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  destinato a compensare ENAV S.p.a., secondo
          modalita'   regolate  dal  contratto  di  servizio  di  cui
          all'art.  9  della  legge  21 dicembre  1996, n. 665, per i
          costi  sostenuti  da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza
          ai  propri  impianti e per garantire la sicurezza operativa
          e,   quanto  alla  residua  quota,  in  un  apposito  fondo
          istituito  presso  il  Ministero  dell'interno  e ripartito
          sulla  base  del rispettivo traffico aeroportuale secondo i
          seguenti criteri:
                a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
          sedime  aeroportuale  o con lo stesso confinanti secondo la
          media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
          del  territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
          sul  totale del sedime; percentuale della superficie totale
          del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
                b) al  fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
          dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
          cento  del totale per il finanziamento di misure volte alla
          prevenzione   e   al  contrasto  della  criminalita'  e  al
          potenziamento  della sicurezza nelle strutture aeroportuali
          e nelle principali stazioni ferroviarie.».