Art. 8.
Compensazioni   alle   imprese   che  conferiscono  il  TFR  a  forme
                    pensionistiche complementari

  1.  E'  istituito  un  Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al
credito  delle  (( imprese )) che conferiscono il trattamento di fine
rapporto  (TFR)  a  forme  pensionistiche  complementari. Il predetto
Fondo  e'  alimentato  da  un contributo dello Stato, per il quale e'
autorizzata  la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni
di  euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra
il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei
costi  di  gestione.  La  garanzia del Fondo (( copre fino all'intero
ammontare  ))  dei  finanziamenti  concessi a fronte dei conferimenti
effettuati  dalle  imprese  nel  periodo  2006-2010  e  dei  relativi
interessi.  I  criteri  e le modalita' di funzionamento e di gestione
del  Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
attivita' produttive, (( nel quale e' stabilito che le disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  affluiscono, ai fini della concessione delle
garanzie  richieste,  come  disponibilita'  separate dei fondi di cui
all'articolo  2,  comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni,
in  coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al
presente  decreto  )).  Con lo stesso decreto sono stabilite anche le
modalita'  di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente
((  il  ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto   legislativo   26 febbraio   1999,   n.   46,  e  successive
modificazioni )).
  2.  In  relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori
di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche
complementari,  a  decorrere dal 1° gennaio 2006, e' riconosciuto, in
funzione   compensativa,  l'esonero  dal  versamento  dei  contributi
sociali  da  parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione
di  cui  all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata
Tabella  A,  applicati  nella  stessa  percentuale  di  TFR maturando
conferito   alle   forme   pensionistiche   complementari.  L'esonero
contributivo  di  cui  al presente comma si applica, prioritariamente
considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari,
per  maternita'  e  per  disoccupazione  e in ogni caso escludendo il
contributo  al  fondo  di  garanzia di cui all'articolo 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297, nonche¨ il contributo di cui all'articolo 25,
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero
di  cui  al  presente  comma  non  trovi  capienza con riferimento ai
contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo
lavoratore,  alla  gestione di cui all'articolo 24 della citata legge
n.  88  del  1989, l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo di
esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo
dei  contributi  dovuti  all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal
presente  articolo e' valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006,
53  milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008.
  3.  All'articolo  50,  comma  1-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  le  parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2006».
((    3-bis.  Agli  enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma
255,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11,
commi  da  3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14 maggio 2005, n. 80; agli stessi
enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e
imposte,  anche  in  qualita'  di  sostituto di imposta, prevista dal
citato  comma  255  dell'articolo  1  della legge n. 311 del 2004, e'
prorogata  al  31 dicembre  2006.  A  tal  fine  per  l'anno  2006 e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro.
  3-ter.  Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e   comunque   non  oltre  il  31 dicembre  2006,  sono  prorogati  i
trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di
mobilita' in favore delle imprese esercenti attivita' commerciali con
piu`  di  50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di
vigilanza con piu' di 15 dipendenti )).
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo del comma 100, lettere a) e b)
          dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica):
              «100.  Nell'ambito  delle  risorse  di cui al comma 99,
          escluse   quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione  delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
                a) una  somma  fino  ad un massimo di 400 miliardi di
          lire   per   il  finanziamento  di  un  fondo  di  garanzia
          costituito  presso  il  Mediocredito  Centrale  S.p.a. allo
          scopo  di  assicurare una parziale assicurazione ai crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese;
                b) una  somma  fino  ad un massimo di 100 miliardi di
          lire  per  l'integrazione  del  Fondo  centrale di garanzia
          istituito   presso   l'Artigiancassa   S.p.a.  dalla  legge
          14 ottobre  1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si
          renderanno  disponibili per interventi nelle aree depresse,
          sui   fondi  della  manovra  finanziaria  per  il  triennio
          1997-1999,  il CIPE destina una somma fino ad un massimo di
          lire   600   miliardi   nel   triennio   1997-1999  per  il
          finanziamento  degli  interventi  di  cui  all'art. 1 della
          legge  del  23 gennaio  1992, n. 32, e di lire 300 miliardi
          nel   triennio   1997-1999   per   il  finanziamento  degli
          interventi   di  cui  all'art.  17,  comma 5,  della  legge
          11 marzo 1988, n. 67.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   26 febbraio   1999,  n.  46  (Riordino  della
          disciplina   della  riscossione  mediante  ruolo,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
              «Art.  17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo
          quanto  previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
          riscossione  coattiva  delle  entrate  dello  Stato,  anche
          diverse  dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri
          enti   pubblici,   anche   previdenziali,   esclusi  quelli
          economici.
              2.  Puo'  essere  effettuata mediante ruolo affidato ai
          concessionari  la  riscossione coattiva delle entrate delle
          regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
          altri enti locali.
              3.  Continua  comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
          riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
          base  alle  disposizioni  vigenti  alla  data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              3-bis.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze puo'
          autorizzare  la  riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di
          specifiche  tipologie  di crediti delle societa' per azioni
          interamente  partecipate  dallo  Stato,  previa valutazione
          della rilevanza pubblica di tali crediti.
              3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
          al  comma 3-bis,  la  societa' interessata stipula apposita
          convenzione  con  l'Agenzia  delle entrate e l'iscrizione a
          ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'art.
          2,  primo  comma,  del  testo unico di cui al regio decreto
          14 aprile  1910,  n.  639,  vidimata e resa esecutiva dalla
          direzione  regionale  dell'Agenzia delle entrate competente
          in  ragione  della  dislocazione  territoriale dell'ufficio
          della societa' che l'ha richiesta».
              - Si  riporta il testo dell'art. 24 della legge 9 marzo
          1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza    sociale   e   dell'Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
              «Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
          dipendenti).  -  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 1989, le
          gestioni   per  l'assicurazione  contro  la  disoccupazione
          involontaria,  ivi  compreso  il  Fondo  di garanzia per il
          trattamento  di  fine rapporto e per l'assicurazione contro
          la  tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli
          operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
          dei  lavoratori  dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
          salariale  ai  lavoratori  agricoli, la cassa unica per gli
          assegni  familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
          alle  armi  degli  impiegati ed operai privati, la gestione
          per  i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74
          della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  il Fondo per il
          rimpatrio    dei   lavoratori   extracomunitari   istituito
          dall'art.  13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni
          altra  forma  di  previdenza a carattere temporaneo diversa
          dalle  pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume
          la  denominazione  di  "Gestione  prestazioni temporanee ai
          lavoratori dipendenti".
              2.  La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono i
          contributi   afferenti   ai  preesistenti  fondi,  casse  e
          gestioni,  ne  assume le attivita' e le passivita' ed eroga
          le relative prestazioni.
              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          e'  soppresso  il Fondo per gli assuntori dei servizi delle
          ferrovie,  tranvie,  filovie e linee di navigazione interna
          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
          e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
          come  da  bilancio  consuntivo  della gestione del predetto
          fondo,  e'  contabilizzata  nella  gestione dei trattamenti
          familiari di cui al comma 1.
              4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
          ciascuna   forma   di   previdenza   le  prestazioni  e  il
          correlativo gettito contributivo».
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio
          1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
          norme in materia pensionistica):
              «Art.  2  (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
          l'Istituto  nazionale della previdenza sociale il "Fondo di
          garanzia  per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo
          di  sostituirsi  al  datore di lavoro in caso di insolvenza
          del   medesimo   nel  pagamento  del  trattamento  di  fine
          rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
          ai lavoratori o loro aventi diritto.
              2.  Trascorsi  quindici giorni dal deposito dello stato
          passivo,  reso  esecutivo  ai  sensi dell'art. 97 del regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
          della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
          il  caso  siano  state  proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti  il  suo  credito,  ovvero  dalla pubblicazione
          della  sentenza  di omologazione del concordato preventivo,
          il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto possono ottenere a
          domanda  il  pagamento, a carico del fondo, del trattamento
          di   fine   rapporto  di  lavoro  e  dei  relativi  crediti
          accessori,  previa  detrazione  delle  somme  eventualmente
          corrisposte.
              3.  Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
          lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
          n.  267,  la domanda di cui al comma precedente puo' essere
          presentata  dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
          la  sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
          contestazione del curatore fallimentare.
              4.  Ove  l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
          amministrativa  la domanda puo' essere presentata trascorsi
          quindici  giorni  dal  deposito dello stato passivo, di cui
          all'art.  209  del  regio  decreto  16 marzo  1942, n. 267,
          ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
          riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
          su di esse.
              4-bis.  L'intervento  del Fondo di garanzia opera anche
          nel  caso  in  cui  datore di lavoro sia un'impresa, avente
          attivita'  sul  territorio  di  almeno  due  Stati  membri,
          costituita  secondo  il diritto di un altro Stato membro ed
          in  tale  Stato  sottoposta ad una procedura concorsuale, a
          condizione  che  il dipendente abbia abitualmente svolto la
          sua attivita' in Italia.
              5.  Qualora  il  datore  di  lavoro,  non soggetto alle
          disposizioni  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
          adempia,  in  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro,
          alla  corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
          misura  parziale,  il  lavoratore  o  i suoi aventi diritto
          possono  chiedere  al fondo il pagamento del trattamento di
          fine   rapporto,  sempreche',  a  seguito  dell'esperimento
          dell'esecuzione  forzata  per  la realizzazione del credito
          relativo  a  detto  trattamento,  le  garanzie patrimoniali
          siano  risultate  in  tutto  o  in  parte insufficienti. Il
          fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
          pagamento del trattamento insoluto.
              6.  Quanto  previsto  nei  commi  precedenti si applica
          soltanto  nei  casi  in  cui la risoluzione del rapporto di
          lavoro  e  la  procedura  concorsuale  od  esecutiva  siano
          intervenute  successivamente  all'entrata  in  vigore della
          presente legge.
              7.  I  pagamenti  di  cui  al  secondo, terzo, quarto e
          quinto  comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo
          entro  60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
          e'  surrogato  di  diritto  al  lavoratore o ai suoi aventi
          causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
          lavoro  ai  sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
          civile per le somme da esso pagate.
              8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
          contabilita'  separata  nella  gestione  dell'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
          contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
          cento  della  retribuzione  di  cui all'art. 12 della legge
          30 aprile  1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in
          corso  al  1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
          le  stesse  disposizioni  vigenti  per  l'accertamento e la
          riscossione  dei  contributi  dovuti  al Fondo pensioni dei
          lavoratori  dipendenti.  Le  disponibilita'  del  fondo  di
          garanzia  non possono in alcun modo essere utilizzate al di
          fuori  della  finalita'  istituzionale del fondo stesso. Al
          fine  di  assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
          contributiva  puo'  essere  modificata, in diminuzione o in
          aumento,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito  il  consiglio  di amministrazione dell'INPS, sulla
          base  delle  risultanze  del  bilancio consuntivo del fondo
          medesimo.
              9.  Il  datore  di  lavoro  deve  integrare  le denunce
          previste   dall'art.  4,  primo  comma,  del  decreto-legge
          6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella
          legge  4 agosto  1978,  n.  467, con l'indicazione dei dati
          necessari   all'applicazione   delle  norme  contenute  nel
          presente     articolo nonche'     dei     dati     relativi
          all'accantonamento   effettuato   nell'anno  precedente  ed
          all'accantonamento  complessivo  risultante  a  credito del
          lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
          commi  secondo,  terzo  e  quarto  dell'art. 4 del predetto
          decreto-legge.  Le  disposizioni  del presente comma non si
          applicano al rapporto di lavoro domestico.
              10.  Per  i  giornalisti  e  per i dirigenti di aziende
          industriali,  il  fondo  di  garanzia per il trattamento di
          fine  rapporto  e'  gestito, rispettivamente, dall'Istituto
          nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
          Amendola"  e  dall'Istituto  nazionale  di previdenza per i
          dirigenti di aziende industriali.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845  (legge-quadro  in  materia  di
          formazione professionale):
              «Art.  25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di  cui  all'articolo precedente,  e'  istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
              Per  la  costituzione  del  Fondo  di rotazione, la cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
              A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
          1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
          dell'art.   20  del  decreto-legge  2 marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
                1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
                4) dal 4,30 al 4 per cento;
                5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
              Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge  3 giugno  1975,  n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
              I   due   terzi   delle   maggiori   entrate  derivanti
          dall'aumento    contribuitivo    di   cui   al   precedente
          comma affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento
          delle  somme  dovute  al  Fondo e' effettuato dall'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale  con  periodicita'
          trimestrale.
              La  parte  di disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
              Alla   copertura   dell'onere  di  lire  100  miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              Le  somme  di  cui  ai  commi precedenti affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  «Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          consiglio  delle  Comunita'  europee  numero 71/66/CEE  del
          1° febbraio  1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
          20 dicembre 1977.».
              - Si  riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 50 del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,  (Disposizioni
          urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione
          dell'andamento   dei   conti   pubblici)   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, come
          modificato dalla presente legge:
              «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
          la  generazione  e  la  consegna  della tessera sanitaria a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          30 giugno 2006.».
              - Si  riporta  il testo del comma 255 dell'art. 1 della
          legge   30 dicembre  2004,  n.  311  [Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)]:
              «255.  Agli  enti  non  commerciali di cui all'art. 41,
          comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
          modificazioni,  che  abbiano  almeno una sede operativa nei
          territori  di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2002,  n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui
          all'art. 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al
          31 dicembre  2005  nonche', per i versamenti non eseguiti a
          questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'art.
          3,   comma 2,  e  l'art.  4,  comma 3,  dell'ordinanza  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 7 maggio 2004, n.
          3354,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del
          14 maggio 2004».
              - Si  riporta  il testo dei commi da 3 a 6 dell'art. 11
          del   decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35  (Disposizioni
          urgenti  nell'ambito  del  Piano  di azione per lo sviluppo
          economico,   sociale   e   territoriale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
              «3.  E'  istituito  il Fondo per il finanziamento degli
          interventi  consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
          Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  delle
          imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a
          35 milioni di euro per l'anno 2005.
              4.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3
          si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione   di   spesa   relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica  di cui al
          comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
          282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
          2004, n. 307.
              5.  Le  attivita' di coordinamento e monitoraggio degli
          interventi  di  cui  al  comma 3 sono svolte da un apposito
          comitato  tecnico  nominato  con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,  che  opera  sulla  base  degli
          indirizzi  formulati  dalle  amministrazioni competenti. Le
          amministrazioni  competenti si avvalgono di Sviluppo Italia
          S.p.a.   per   la  valutazione  ed  attuazione  dei  citati
          interventi  senza  oneri  aggiuntivi  per il bilancio dello
          Stato.
              6.  Con  delibera  del  CIPE, da emanare entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,   sono  dettati  i  criteri  e  le  modalita'  per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7  dell'art. 1 del
          decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
          sostegno  dell'occupazione),  convertito con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
              «7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo».