Art. 8-bis.
                Incremento dei livelli occupazionali

((    1. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva
dell'incremento   dei   livelli  occupazionali  in  atto  nelle  aree
individuate  dall'obiettivo  1  del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio,  del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a
300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto, abbiano
avviato  con  esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo
indeterminato  del  rapporto  di  lavoro con i lavoratori socialmente
utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, e' erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per
l'anno  2006,  ripartito  proporzionalmente tra i comuni interessati,
finalizzato  alla  proroga  per  il  citato anno 2006 dei rapporti di
lavoro  a  tempo  determinato  in atto. I conseguenti interventi sono
effettuati  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al  presente comma,
nonche¨,  in  relazione  agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto
della  normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione
del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati
certificati  dai  comuni  interessati, a pena di decadenza, entro due
mesi  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto.  Sono  esclusi i comuni che abbiano gia' goduto di
analogo  beneficio.  Al  relativo  onere si provvede nel limite di 18
milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione
di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
  2.  Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate   di  cui  all'articolo  61,  comma  1,  della  legge
27 dicembre  2002, n. 289, provvede al reintegro di pari importo, per
l'anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7,   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. Limitatamente al
periodo  necessario  all'integrazione  del Fondo per l'occupazione da
parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si  provvede  a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo
per l'occupazione.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
)).
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo dell'obiettivo 1 del regolamento
          (CE)   n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21 giugno  1999
          (Regolamento  del  Consiglio  recante disposizioni generali
          sui Fondi strutturali):
              «Art.  3  (Obiettivo  n.  1).  -  1.  L'obiettivo  n. 1
          concerne  le  regioni  corrispondenti  al  livello II della
          nomenclatura  delle  unita'  territoriali statistiche (NUTS
          II)  il  cui  prodotto  interno  lordo  (PIL)  pro  capite,
          misurato  sulla base degli standard del potere d'acquisto e
          calcolato  con  riferimento  ai dati comunitari disponibili
          degli  ultimi  tre  anni,  disponibili al 26 marzo 1999, e'
          inferiore al 75% della media comunitaria.
              Per  la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia,
          la  Lituania,  l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e
          la   Slovacchia   l'obiettivo  n.  1  concerne  le  regioni
          corrispondenti  al  livello NUTS II il cui prodotto interno
          lordo  (PIL)  pro capite, misurato in base alla parita' del
          potere  d'acquisto  e  calcolato  con  riferimento  ai dati
          comunitari  degli  anni 1997-1998-1999 sia inferiore al 75%
          della  media  comunitaria  al momento della conclusione dei
          negoziati di adesione.
              Esso   concerne  inoltre  le  regioni  ultraperiferiche
          (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
          Canarie),  tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
          rientranti  nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
          6  dell'atto  di  adesione  dell'Austria, della Finlandia e
          della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
              2.  La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
          1, primo e secondo comma, stabilisce l'elenco delle regioni
          cui   si  applica  l'obiettivo  n.  1,  salvo  il  disposto
          dell'art.  6,  paragrafo  1,  e  dell'art.  7, paragrafo 4,
          secondo comma.
              Tale  elenco  e'  valido per sette anni a decorrere dal
          1° gennaio  2000. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro,
          la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la
          Slovenia  e  la Slovacchia tale elenco e' valido dalla data
          di adesione sino al 31 dicembre 2006».
              - Il  decreto  legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 reca
          «Integrazioni  e  modifiche  della  disciplina  dei  lavori
          socialmente  utili,  a  norma  dell'art. 45, comma 2, della
          legge  17 maggio  1999,  n. 144» (Pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82).
              - Per   il   comma 7   dell'art.  1  del  decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236 vedasi in nota all'art.
          8.
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 61 della
          legge   27 dicembre  2002,  n.  289  [Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)]:
              «1.  A  decorrere  dall'anno 2003 e' istituito il fondo
          per  le  aree  sottoutilizzate,  coincidenti  con  l'ambito
          territoriale   delle   aree  depresse  di  cui  alla  legge
          30 giugno  1998,  n.  208, al quale confluiscono le risorse
          disponibili  autorizzate  dalle  disposizioni  legislative,
          comunque  evidenziate  contabilmente  in modo autonomo, con
          finalita'  di  riequilibrio  economico  e  sociale  di  cui
          all'allegato  1,  nonche'  la  dotazione  aggiuntiva di 400
          milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per
          l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005».