Art. 8-bis. Incremento dei livelli occupazionali (( 1. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonche¨, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano gia' goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Limitatamente al periodo necessario all'integrazione del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» )).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali): «Art. 3 (Obiettivo n. 1). - 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, e' inferiore al 75% della media comunitaria. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia l'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello NUTS II il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in base alla parita' del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari degli anni 1997-1998-1999 sia inferiore al 75% della media comunitaria al momento della conclusione dei negoziati di adesione. Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999. 2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo e secondo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma. Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia tale elenco e' valido dalla data di adesione sino al 31 dicembre 2006». - Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 reca «Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82). - Per il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 vedasi in nota all'art. 8. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)]: «1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005».