Art. 9.
Potenziamento  di strumenti di programmazione finanziaria nel settore
                              sanitario

  1.  Al  fine  di  garantire  nel  settore  sanitario  la corretta e
ordinata  gestione  delle risorse programmate nell'ambito del livello
di  finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma
164,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nonche¨ il rispetto del
relativo  equilibrio  economico-finanziario,  a decorrere dal biennio
economico  2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo
Stato,  nel  rispetto  della propria autonomia contabile, costituisce
obbligo  ai  fini  dell'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della
legge   30 dicembre   2004,   n.  311,  e  dalla  conseguente  Intesa
Stato-Regioni  del  23 marzo  2005,  ((  pubblicata  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 105 del 7 maggio 2005 )), la
costituzione  di  accantonamenti  nel  proprio  bilancio  delle somme
necessarie  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal rinnovo dei
contratti  collettivi  nazionali  per  il  personale  dipendente  del
Servizio   sanitario  nazionale  (SSN)  e  degli  accordi  collettivi
nazionali  per il personale convenzionato con il SSN, nell'ambito del
proprio  territorio,  quantificati  sulla base dei parametri previsti
dai  documenti  di finanza pubblica. Ciascuna regione da' evidenza di
tale  accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al
decreto   del  Ministro  della  sanita'  in  data  16 febbraio  2001,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90
del  18 aprile  2001, e al decreto del Ministro della sanita' in data
28 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  132 del
9 giugno  2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede
di  verifica  delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del
conto  economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-regioni del
23 marzo  2005,  si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.
  2.  Al  fine  di  garantire  nel  settore  sanitario  la corretta e
ordinata  gestione  delle risorse programmate nell'ambito del livello
di  finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma
164,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nonche¨ il rispetto del
relativo  equilibrio  economico-finanziario,  per l'anno 2005, per le
regioni  al  cui  finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della
propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso
al  finanziamento  integrativo  a  carico dello Stato, secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e  dalla conseguente Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, la
costituzione  di  accantonamenti  nel  proprio  bilancio  delle somme
necessarie  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal rinnovo dei
contratti   collettivi   nazionali   ((   dell'area  della  dirigenza
medico-veterinaria,  dell'area  della  dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale,  tecnico  e  amministrativo  ))  e  del  personale del
comparto  del  SSN,  biennio  economico  2004-2005,  nell'ambito  del
proprio  territorio,  quantificati  sulla base dei parametri previsti
dai  documenti  di finanza pubblica. Ciascuna regione da' evidenza di
tale  accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai
citati decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai
dati   del   monitoraggio  trimestrale  in  sede  di  verifica  delle
certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di
cui  all'articolo  6  dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si
evidenzi  il  mancato  o  parziale  accantonamento, il Ministro della
salute,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
segnala alla regione tale circostanza.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riportano i testi dei commi 164 e 173 dell'art. 1
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 [Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2005)]:
              «164.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il triennio 2005-2007 il livello complessivo
          della  spesa  del  Servizio  sanitario  nazionale,  al  cui
          finanziamento  concorre  lo Stato, e' determinato in 88.195
          milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per
          l'anno  2006  e  91.759  milioni di euro per l'anno 2007. I
          predetti  importi  ricomprendono anche quello di 50 milioni
          di  euro,  per  ciascuno  degli  anni indicati, a titolo di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          "Bambino  Gesu'".  Lo  Stato,  in deroga a quanto stabilito
          dall'art.  4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001,
          n.   347,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
          del  Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
          2003.  A  tal  fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
          debitoria,  la  spesa  di  2.000 milioni di euro per l'anno
          2005,  di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
          disavanzi  della  regione  Lazio per l'anno 2003, derivanti
          dal   finanziamento   dell'ospedale   "Bambino  Gesu'".  Le
          predette  disponibilita'  finanziarie sono ripartite tra le
          regioni  con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la Conferenza Stato-regioni.».
              «173.  L'accesso  al finanziamento integrativo a carico
          dello  Stato  derivante  da  quanto  disposto al comma 164,
          rispetto   al  livello  di  cui  all'accordo  Stato-regioni
          dell'8 agosto  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2
          per   cento   su  base  annua  a  decorrere  dal  2005,  e'
          subordinato  alla stipula di una specifica intesa tra Stato
          e  regioni  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 6,  della legge
          5 giugno   2003,   n.   131,  che  contempli  ai  fini  del
          contenimento della dinamica dei costi:
                a) gli   adempimenti   gia'  previsti  dalla  vigente
          legislazione;
                b) i casi nei quali debbano essere previste modalita'
          di  affiancamento  dei  rappresentanti  dei Ministeri della
          salute  e  dell'economia  e  delle  finanze  ai fini di una
          migliore definizione delle misure da adottare;
                c) ulteriori    adempimenti    per    migliorare   il
          monitoraggio  della  spesa  sanitaria nell'ambito del Nuovo
          sistema informativo sanitario;
                d) il  rispetto  degli  obblighi  di programmazione a
          livello  regionale, al fine di garantire l'effettivita' del
          processo   di   razionalizzazione  delle  reti  strutturali
          dell'offerta  ospedaliera  e della domanda ospedaliera, con
          particolare  riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti
          letto  per  acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla
          promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
          diurno,   nonche'   alla   realizzazione  degli  interventi
          previsti  dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano
          nazionale   dell'aggiornamento   del  personale  sanitario,
          coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
                e) il  vincolo  di  crescita  delle voci dei costi di
          produzione,  con  esclusione di quelli per il personale cui
          si  applica  la  specifica  normativa  di  settore, secondo
          modalita'  che  garantiscano che, complessivamente, la loro
          crescita  non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per
          cento  annuo  rispetto  ai  dati  previsionali indicati nel
          bilancio  dell'anno precedente, al netto di eventuali costi
          di personale di competenza di precedenti esercizi;
                f) in  ogni  caso,  l'obbligo in capo alle regioni di
          garantire    in    sede    di   programmazione   regionale,
          coerentemente  con  gli  obiettivi sull'indebitamento netto
          delle      amministrazioni      pubbliche,     l'equilibrio
          economico-finanziario   delle  proprie  aziende  sanitarie,
          aziende  ospedaliere,  aziende ospedaliere universitarie ed
          Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico sia in
          sede   di  preventivo  annuale  che  di  conto  consuntivo,
          realizzando  forme  di  verifica trimestrale della coerenza
          degli  andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
          delle     amministrazioni     pubbliche     e    prevedendo
          l'obbligatorieta'    dell'adozione   di   misure   per   la
          riconduzione   in   equilibrio   della   gestione   ove  si
          prospettassero  situazioni di squilibrio, nonche' l'ipotesi
          di decadenza del direttore generale».
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  6  dell'Intesa
          Stato-regioni (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
          legge  5 giugno  2003,  n.  131, in attuazione dell'art. 1,
          comma 173,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311)  del
          23 marzo 2005:
              «Art.  6  (Obbligo  di garantire l'equilibrio economico
          finanziario). - 1. Con riferimento a quanto previsto sub f)
          dall'art.  1,  comma 173,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, le regioni si impegnano a rispettare l'obbligo in capo
          alle   stesse   di  garantire  in  sede  di  programmazione
          regionale,      coerentemente     con     gli     obiettivi
          sull'indebitamento  netto  delle amministrazioni pubbliche,
          l'equilibrio  economico-finanziario  del servizio sanitario
          regionale  nel  suo complesso, con riferimento alle proprie
          aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
          universitarie,  ivi  compresi  i Policlinici universitari e
          gli  Istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico,
          sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo,
          realizzando  forme  di  verifica trimestrale della coerenza
          degli  andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
          delle  amministrazioni  pubbliche  e a rispettare l'obbligo
          dell'adozione  di  misure - compresa la disposizione per la
          decadenza  dei  direttori  generali  delle  aziende  unita'
          sanitarie  locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
          universitarie,  ivi  compresi  i policlinici universitari e
          gli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico -
          per  la  riconduzione  in equilibrio della gestione, ove si
          prospettassero  situazioni  di  squilibrio,  fermo restando
          quanto  disposto dal comma 174 dell'art. 1 della richiamata
          legge  30 dicembre  2004, n. 311, e, ove necessario, quanto
          disposto dal comma 180 del medesimo articolo. Limitatamente
          all'anno   2005,   nelle   more   del  perfezionamento  del
          procedimento  attuativo dell'art. 7 del decreto legislativo
          18 febbraio   2000,   n.  56,  i  bilanci  regionali  fanno
          riferimento  alle  risorse  indicate nella delibera CIPE di
          riparto   del   fabbisogno   2005,   commisurate   al   99%
          dell'importo   attribuito   alle   singole  regioni,  salvo
          eventuali modifiche derivanti dall'applicazione dell'art. 7
          del  citato  decreto legislativo n. 56/2000, secondo quanto
          disposto dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
          314,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 1° marzo
          2005, n. 26.
              2. A tal fine le regioni:
                provvedono  alla  verifica  trimestrale  del rispetto
          dell'equilibrio   economico-finanziario   della   gestione,
          coerentemente   con  l'obiettivo  sull'indebitamento  delle
          Amministrazioni  pubbliche,  assegnati  in sede di bilancio
          preventivo    economico    per   l'anno   di   riferimento.
          Conseguentemente   i   direttori   generali  delle  aziende
          sanitarie  locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
          ospedaliere   universitarie,  ivi  compresi  i  policlinici
          universitari,  e  degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico,  sono  tenuti  a presentare per via
          informatica  alla  regione,  al  Ministero  dell'economia e
          delle  finanze,  al  Ministero della salute, ogni tre mesi,
          una  certificazione  di accompagnamento del Conto economico
          trimestrale,  in  ordine  alla  coerenza  con gli obiettivi
          sopra  indicati.  In caso di certificazione di non coerenza
          con  i  predetti  obiettivi,  i  direttori  generali  delle
          aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
          universitarie,  ivi  compresi i Policlinici universitari, e
          degli  Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
          sono  tenuti  contestualmente a presentare un piano, con le
          misure  idonee  a  ricondurre  la gestione nei limiti degli
          obiettivi  assegnati.  La  certificazione  di  non coerenza
          delle  condizioni di equilibrio comporta automaticamente il
          blocco   delle  assunzioni  del  personale  dell'azienda  e
          dell'affidamento  di incarichi esterni per consulenze non a
          carattere   sanitario   per   l'esercizio   in   corso.  La
          riconduzione  della  gestione  nei  limiti  degli obiettivi
          assegnati  deve  essere  assicurata  entro  il 30 settembre
          qualora   la   situazione   di   disequilibrio   sia  stata
          certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro
          il  31 dicembre  qualora  la situazione di disequilibrio si
          sia  verificata  nel corso del terzo o quarto trimestre; in
          caso   contrario  la  regione  dichiara  la  decadenza  dei
          direttori  generali.  Qualora per esigenze straordinarie si
          renda    necessario   assumere   iniziative   di   gestione
          comportanti  spese  non  previste  ed incompatibili con gli
          obiettivi,  i direttori generali devono ottenere preventiva
          autorizzazione   dalla  giunta  regionale,  fatti  salvi  i
          provvedimenti  contingibili  ed  urgenti  e  i  casi in cui
          ricorra  il  pericolo  di interruzione di pubblico servizio
          per  i  quali  le  aziende  danno comunicazione alla giunta
          regionale  entro i successivi quindici giorni. La decadenza
          opera, in particolare, nei seguenti casi:
                  a) mancata   o   incompleta   presentazione   della
          certificazione   trimestrale  di  cui  sopra,  nei  termini
          stabiliti dalla regione;
                  b) mancata  presentazione  del piano di rientro nei
          termini definiti dalla regione;
                  c) mancata  riconduzione  della gestione nei limiti
          degli  obiettivi  assegnati  al  30 settembre  ovvero al 31
          dicembre, come sopra stabilito;
                adottano  i  provvedimenti per definire l'obbligo per
          le   aziende   sanitarie,   aziende   ospedaliere,  aziende
          ospedaliere   universitarie,  ivi  compresi  i  policlinici
          universitari  e gli istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico  ad  effettuare  spese  solo  nei  limiti degli
          obiettivi   economico-finanziari   assegnati   in  sede  di
          bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento.
              3.  Le  informazioni contabili riportate nella verifica
          trimestrale   devono   in   ogni  caso  corrispondere  alle
          informazioni  contabili  periodicamente  inviate al Sistema
          Informativo   Sanitario  attraverso  i  modelli  CE  ed  SP
          contenuti  nel  decreto ministeriale 16 febbraio 2001 e nel
          decreto ministeriale 28 maggio 2001.».