Art. 25.
                      Rendicontazione contabile
  1.  Al  fine  di  mettere  a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il
concessionano  apre un conto corrente bancario vincolato per il quale
e'  tenuto  a  conferire apposita ed esclusiva delega ad AAMS, valida
per  tutto  il  periodo  di vigenza della concessione. Mediante detta
delega  AAMS  effettua  sul  conto corrente bancario, il prelievo dei
valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto
di concessione, nonche' degli interessi.
  2. Il concessionario apre, altresi', un conto corrente bancario sul
quale  AAMS,  con  cadenza  bisettimanale,  in base alle informazioni
ricevute  dal  totalizzatore  nazionale  relativamente  agli  importi
corrispondenti  alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a
rimborso   verificate   dal   singolo   concessionario,  effettua  il
versamento  dell'importo  complessivo delle vincite e dei rimborsi di
cui  agli  articoli  20 e 21. Il concessionario provvede al pagamento
delle  vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalita'
indicate  dallo  stesso,  entro  e  non  oltre  i  termini di cui gli
articoli 20 e 21.
  3.  Le  modalita'  operative  di  gestione degli importi dovuti dal
concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  le  modalita'  ed  i  tempi  del
versamento  di  quanto  dovuto  agli  aventi diritto, gli adempimenti
contabili,  giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi
i  modelli  da  utilizzare  per il versamento del saldo settimanale e
quelli   attestanti   il   regolare   utilizzo   dei   fondi  versati
dall'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  sul  conto
corrente  del  concessionario  per  il  pagamento delle vincite e dei
rimborsi  di  cui  agli articoli 20 e 21, seguono quanto disposto dal
decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma dei
monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005.