Art. 25. Rendicontazione contabile 1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto ad AAMS, il concessionano apre un conto corrente bancario vincolato per il quale e' tenuto a conferire apposita ed esclusiva delega ad AAMS, valida per tutto il periodo di vigenza della concessione. Mediante detta delega AAMS effettua sul conto corrente bancario, il prelievo dei valori dovuti dallo stesso concessionario in dipendenza del contratto di concessione, nonche' degli interessi. 2. Il concessionario apre, altresi', un conto corrente bancario sul quale AAMS, con cadenza bisettimanale, in base alle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e soggette a rimborso verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento dell'importo complessivo delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21. Il concessionario provvede al pagamento delle vincite e dei rimborsi a ciascun partecipante con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui gli articoli 20 e 21. 3. Le modalita' operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, gli adempimenti contabili, giudiziali ed amministrativi del concessionario, compresi i modelli da utilizzare per il versamento del saldo settimanale e quelli attestanti il regolare utilizzo dei fondi versati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul conto corrente del concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 20 e 21, seguono quanto disposto dal decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 2005/6334/giochi/sco del 17 novembre 2005.