Art. 26. Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie 1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario e' reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento. 2. Il rendiconto contiene: a) l'importo totale da versare; b) l'incasso della raccolta; c) l'incasso totale lordo relativo alle giocate raccolte per tutte le scommesse di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento ed ai rimborsi pagati e prescritti nella settimana contabile di riferimento; d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei punti di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui alla lettera c); e) l'importo totale delle vincite pagate nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento; f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana; g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; h) il corrispettivo del concessionario solo per le scommesse refertate di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento. 3. A ciascun concessionario e' reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei punti di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento. 4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.