Art. 28. 
 
  La nomina a cappellano militare addetto in servizio  permanente  e'
conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme  dell'articolo
17, ai cappellani militari addetti di  complemento  che  ne  facciano
domanda, abbiano prestato almeno un  anno  di  servizio  continuativo
riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 35°  anno
di eta'.