Art. 17.

  Per  le  assunzioni nella qualifica di consigliere di 3ª classe nel
ruolo  della  carriera  direttiva  dell'Amministrazione  centrale, da
effettuarsi  mediante  pubblici  concorsi  per esami, e' richiesto il
possesso  della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o
in scienze politiche.
  Per  le  assunzioni  nella qualifica di statistico ed attuario, del
ruolo predetto, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di
2ª   classe,  e'  richiesto  il  possesso  della  laurea  in  scienze
statistiche  ed  attuariali.  Nel  caso  in  cui  il candidato sia in
possesso  della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in
scienze  politiche  o  in  scienze matematiche, sara' assunto purche'
abbia  conseguito  anche  il  diploma  di  perfezionamento in scienze
statistiche ed attuariali.
  L'aliquota  da  riservare  alla qualifica di statistico ed attuario
non puo' eccedere il dieci per cento dei posti messi a concorso.
  Per  le  assunzioni nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici
del  lavoro  e  della  massima  occupazione,  da effettuarsi mediante
pubblici concorsi per esami, e' richiesto il possesso della laurea in
giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.
  Per    le   assunzioni   nel   ruolo   della   carriera   direttiva
dell'Ispettorato   del   lavoro,  da  effettuarsi  mediante  pubblici
concorsi  per  esami,  e'  richiesto  il  possesso  della  laurea  in
giurisprudenza,  o in economia e commercio, o in scienze politiche, o
in  chimica,  o in ingegneria, o in medicina e chirugia, o in scienze
agrarie.
  Le  assunzioni di cui ai comma precedente per le quali e' richiesta
la  laurea  in  chimica,  o in ingegneria, o in medicina e chirurgia,
sono  effettuate  ai  posti  di  ispettori  di  1ª  classe,  ai sensi
dell'articolo  153,  ultimo  comma,  del  testo  unico  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  Per  le  assunzioni  di  cui  ai commi secondo e sesto del presente
articolo  non  si  applica  la  disposizione di cui all'articolo 161,
quarto comma, del citato testo unico.
  Per  le  assunzioni  nei  ruoli  delle  carriere  del  personale di
concetto,  da  effettuarsi  mediante  pubblici concorsi per esami, e'
richiesto   il   possesso  del  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria  di secondo grado. Nei bandi di concorso saranno precisati
di  volta  in  volta,  in  relazione  alle  esigenze di servizio, gli
specifici titoli di studio richiesti.
  Per  le  assunzioni  nella  carriera  del personale di concetto del
ruolo  dell'Amministrazione centrale possono essere banditi concorsi,
per  una  aliquota  non  superiore  al  venti  per  cento  dei  posti
disponibili,  per  l'ammissione  ai  quali  sia  richiesta,  oltre il
possesso  del  titolo  di  studio  di  cui  al  comma  precedente, la
conoscenza  della  stenografia  ovvero  dell'impiego  degli  impianti
meccanografici.  I  candidati  dovranno  sostenere,  in aggiunta alle
altre  prove  dell'esame  di  concorso,  rispettivamente,  una  prova
scritta  di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego
degli impianti meccanografici.
  La  disposizione  di  cui all'articolo 173, quarto comma, del testo
unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  dalla  Repubblica 10
gennaio  1957, n. 3, non si applica per le assunzioni nei ruoli delle
carriere del personale di concetto di cui ai commi precedenti, per le
quali  sia  specificamente  richiesto  il  diploma  di perito tecnico
industriale ovvero di perito agrario.
  Per   le   assunzioni   nei  ruoli  delle  carriere  esecutive,  da
effettuarsi  mediante  pubblici  concorsi  per esami, e' richiesto il
possesso del diploma di istituto secondario di primo grado.
  Per   le   assunzioni   nei  ruoli  delle  carriere  del  personale
ausiliario,  da effettuarsi mediante pubblici concorsi per titoli, e'
richiesto  il  compimento degli studi di istruzione obbligatoria. Per
gli  agenti  tecnici e' richiesto, inoltre, il possesso della patente
di categoria C per la condotta di autoveicoli.
  Per  le assunzioni di cui al presente articolo e' inoltre richiesto
il  possesso  dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.