Art. 18.

  I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale sono stabiliti in
numero  di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione
centrale,  uno  al  ruolo  dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo
degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
  Del  Consiglio  di amministrazione e' chiamato a far parte altresi'
il capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro.