Art. 18. I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. Del Consiglio di amministrazione e' chiamato a far parte altresi' il capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro.