Art. 12. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784, e' sostituito dal seguenti: "Nella ricostruzione degli edifici di culto indicati nel successivo articolo 2 l'Autorita' ecclesiastica puo' unificare piu' edifici, scinderli in due o piu' edifici, ricostruirli con maggiori dimensioni o cambiarne la ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione, impiegando, in tutto o in parte, la spesa riconosciuta ammissibile a carico dello Stato per la ricostruzione di edifici preesistenti e del mobilio che li arredava. La maggiore spesa eccedente i limiti del danno bellico accertato e' sostenuta dalla Autorita' ecclesiastica la quale deve garantire il pagamento mediante deposito o fidejussione bancaria. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza ed assistenza".