Art. 12. 
 
  Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n.  784,
e' sostituito dal seguenti: 
  "Nella ricostruzione degli edifici di culto indicati nel successivo
articolo 2 l'Autorita' ecclesiastica  puo'  unificare  piu'  edifici,
scinderli in due o piu' edifici, ricostruirli con maggiori dimensioni
o cambiarne la ubicazione entro i limiti della propria giurisdizione,
impiegando, in tutto o in parte, la spesa riconosciuta ammissibile  a
carico dello Stato per la ricostruzione di edifici preesistenti e del
mobilio che li arredava. 
  La maggiore spesa eccedente i limiti del danno bellico accertato e'
sostenuta dalla Autorita' ecclesiastica la quale  deve  garantire  il
pagamento mediante deposito o fidejussione bancaria. 
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche   ai
proprietari  degli  edifici  destinati  ad  uso  di  beneficenza   ed
assistenza".