Art. 12.

  Le bottiglie e gli altri recipienti, nei quali la birra e' posta in
vendita,  debbono  portare  sul  tappo o sulle chiusure metalliche, o
sull'etichetta,  a  caratteri leggibili ed indelebili, il marchio, il
nome   o   la   ragione  sociale  del  produttore  e  la  sede  dello
stabilimento.   Sulla   etichetta   dev'essere  inoltre  indicato  il
contenuto minimo garantito del recipiente.
  Le  bottiglie  ed i recipienti contenenti le indicazioni prescritte
nel  comma  precedente  e  nell'ultimo  comma  dell'articolo  2 della
presente  legge  non possono essere usate in commercio per la vendita
di prodotti diversi dalla birra.