Art. 10.
                             Istituzione

  Le  scuole  medie statali sono istituite con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro per il tesoro.
  Entro il 1 ottobre 1966, la scuola media sara' istituita in tutti i
Comuni  con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ed in ogni altra
localita' in cui si ravvisi la necessita' dell'istituzione stessa.
  Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi.
  Ogni classe e' costituita, di norma, di non piu' di 25 alunni e, in
ogni caso, di non piu' di 30.
  Possono  funzionare  classi  collaterali,  nonche'  corsi  e classi
distaccati in frazioni dello stesso Comune o in Comuni vincitori.
  Le  istituzioni  di  cui  ai commi precedenti sono promosse secondo
piani  annuali di sviluppo predisposti, entro il 31 marzo antecedente
all'inizio  di  ciascun anno scolastico, dal Ministro per la pubblica
istruzione,  di intesa con il Ministro per il tesoro, con riguardo al
numero  degli  alunni, alla idoneita' dei locali ed alla possibilita'
di concentrarvi anche alunni provenienti da sedi vicine.
  A tale scopo possono essere costituiti consorzi fra gli enti locali
per  la costruzione di edifici scolastici e per la organizzazione del
trasporto  degli  alunni. Possono far parte del consorzio anche altri
enti.
  Nelle  localita'  nelle  quali,  per  ragioni  topografiche  e  per
mancanza  di  idonee  comunicazioni  non  possono  funzionare corsi o
classi distaccati, ne' possa organizzarsi il trasporto gratuito degli
alunni,  il  Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello
per  gli interni e con quello per il tesoro, promuove iniziative atte
a  consentire  il compimento dell'istruzione obbligatoria, secondaria
di primo grado, sulla base degli insegnamenti previsti dalla presente
legge,  sempreche'  vi  siano  almeno  quindici obbligati che abbiano
conseguito la licenza elementare.