Art. 10. Istituzione Le scuole medie statali sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Entro il 1 ottobre 1966, la scuola media sara' istituita in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ed in ogni altra localita' in cui si ravvisi la necessita' dell'istituzione stessa. Ciascuna scuola ha, di regola, non oltre 24 classi. Ogni classe e' costituita, di norma, di non piu' di 25 alunni e, in ogni caso, di non piu' di 30. Possono funzionare classi collaterali, nonche' corsi e classi distaccati in frazioni dello stesso Comune o in Comuni vincitori. Le istituzioni di cui ai commi precedenti sono promosse secondo piani annuali di sviluppo predisposti, entro il 31 marzo antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico, dal Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per il tesoro, con riguardo al numero degli alunni, alla idoneita' dei locali ed alla possibilita' di concentrarvi anche alunni provenienti da sedi vicine. A tale scopo possono essere costituiti consorzi fra gli enti locali per la costruzione di edifici scolastici e per la organizzazione del trasporto degli alunni. Possono far parte del consorzio anche altri enti. Nelle localita' nelle quali, per ragioni topografiche e per mancanza di idonee comunicazioni non possono funzionare corsi o classi distaccati, ne' possa organizzarsi il trasporto gratuito degli alunni, il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per gli interni e con quello per il tesoro, promuove iniziative atte a consentire il compimento dell'istruzione obbligatoria, secondaria di primo grado, sulla base degli insegnamenti previsti dalla presente legge, sempreche' vi siano almeno quindici obbligati che abbiano conseguito la licenza elementare.