Art. 11. Classi di aggiornamento Nella scuola media e' data facolta' di istituire classi di aggiornamento che si affiancano alla prima e alla terza. Alla prima classe di aggiornamento possono accedere gli alunni bisognosi di particolari cure per frequentare con profitto la prima classe di scuola media. Alla terza classe di aggiornamento possono accedere gli alunni che non abbiano conseguito la licenza di scuola media perche' respinti. Le classi di aggiornamento non possono avere piu' di 15 alunni ciascuna: ad esse vengono destinati insegnanti particolarmente qualificati.