Art. 12.
                        Classi differenziali

  Possono  essere istituite classi differenziali per alunni disadatti
scolastici.
  Con  apposite  norme  regolamentari,  saranno disciplinate anche la
scelta degli alunni da assegnare a tali classi, le torine adeguate di
assistenza,   l'istituzione   di   corsi  di  aggiornamento  per  gli
insegnanti  relativi, ed ogni altra iniziativa utile al funzionamento
delle  classi della Commissione, che dovra' procedere al giudizio per
il passaggio degli alunni a tali classi, faranno parte due medici, di
cui  almeno  uno  competente  in  neuropsichiatria,  in  psicologia o
materie affini, e un esperto in pedagogia.
  Le classi differenziali non possono avere piu' di 15 alunni.
  Con  decreto  del  Ministro  per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio  superiore, sono stabiliti per le classi differenziali, che
possono  avere  un  calendario  speciale,  appositi programmi e orari
d'insegnamento.