Art. 13. Materie, gruppi di materie e condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nonche' gli obblighi d'insegnamento sono ugualmente stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro. In particolare, nelle scuole con almeno sei corsi si istituisce una cattedra di ruolo di educazione musicale con l'obbligo per l'insegnante di organizzare, d'intesa con la presidenza, anche attivita' ricreative; si istituisce altresi' una cattedra di ruolo di applicazioni tecniche per ogni quattro corsi. Lo stato giuridico e il trattamento economico sono: per il personale direttivo ed insegnante, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria e per i professori di ruolo B; per il personale di segreteria e della carriera ausiliaria a carico dello Stato, quelli previsti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale. Gli insegnanti tecnico-pratici sono iscritti nel ruolo C.