Art. 13.
Materie, gruppi di materie   e  condizioni  per  l'istituzione  delle
                    cattedre e dei posti di ruolo

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  la  pubblica  istruzione di concerto con quello per il
tesoro,  sono  indicate  le materie o i gruppi di materie per i quali
possono costituirsi cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento.
  Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo
nonche'  gli  obblighi  d'insegnamento  sono ugualmente stabiliti con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.
  In particolare, nelle scuole con almeno sei corsi si istituisce una
cattedra   di   ruolo   di  educazione  musicale  con  l'obbligo  per
l'insegnante  di  organizzare,  d'intesa  con  la  presidenza,  anche
attivita' ricreative; si istituisce altresi' una cattedra di ruolo di
applicazioni tecniche per ogni quattro corsi.
  Lo  stato  giuridico  e  il  trattamento  economico  sono:  per  il
personale  direttivo  ed  insegnante,  quelli previsti dalle norme in
vigore per i presidi di seconda categoria e per i professori di ruolo
B;  per  il  personale  di  segreteria  e della carriera ausiliaria a
carico  dello  Stato, quelli previsti per il corrispondente personale
degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.
  Gli insegnanti tecnico-pratici sono iscritti nel ruolo C.