Art. 15. Oneri dei Comuni Il Comune e' tenuto a fornire, oltre a locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinari, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi. Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al quarto comma dell'articolo 10.