Art. 15.
                          Oneri dei Comuni

  Il   Comune   e'   tenuto   a   fornire,  oltre  a  locali  idonei,
l'arredamento,    l'acqua,    il    telefono,   l'illuminazione,   il
riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinari, e a
  provvedere  all'eventuale  adattamento  e  ampliamento  dei  locali
  stessi.
Analoghi oneri sono posti a carico dei Comuni nei quali abbiano
sede  le  classi  e  i  corsi  distaccati  di  cui  al  quarto  comma
dell'articolo 10.