Art. 14. Scuole presso gli archivi di Stato e corsi per il personale Presso gli archivi di Stato indicati nella tabella il annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica. Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. Per lo svolgimento di corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, con l'osservanza delle norme contenenti negli gli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 137, n. 3.