Art. 14.
     Scuole presso gli archivi di Stato e corsi per il personale

  Presso  gli  archivi  di Stato indicati nella tabella il annessa al
presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica.   Le  scuole  rilasciano  il  diploma  di  archivistica,
paleografia e diplomatica.
  Le  norme  per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole
sono  stabilite  con  regolamento da emanare su proposta del Ministro
per  l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione
e per il tesoro.
  Per  lo  svolgimento di corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli archivi di
Stato  si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo,
della   collaborazione   delle   scuole  speciali  per  archivisti  e
bibliotecari   istituite  presso  le  Universita'  degli  studi,  con
l'osservanza  delle norme contenenti negli gli articoli 150 e 151 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 137, n. 3.