Art. 30.
Commissione consultiva di appello
Contro le decisioni dei Consigli di leva e' ammesso il ricorso al
Ministro per la, difesa entra novanta giorni dalla notifica delle
decisioni stesse.
Il Ministro puo' annullare o modificare le decisioni dei Consigli
di leva, dopo sentito il parere di una Commissione cosi' composta:
a) il presidente del Tribunale supremo militare, presidente;
b) un consiglio di Stato, membro;
c) un magistrato con qualifica non superiore a quella di
consigliere di Corte d'appello, membro;
d) due ufficiali superiori dell'Esercito, membri, e un ufficiale
inferiore dell'Esercito, segretario, per i ricorsi riguardanti
l'Esercito;
e) un ufficiale superiore della Marina, membro, ed un ufficiale
inferiore della Marina, membro e segretario, per i ricorsi
riguardanti la Marina;
f) un ufficiale superiore dell'Aeronautica, membro, ed un
ufficiale inferiore dell'Aeronautica, membro e segretario, per i
ricorsi riguardanti l'Aeronautica.
Per il caso di assenza o di impedimento dei componenti di cui al
precedente comma, sono rispettivamente nominati supplenti:
a) il generale di divisione piu' anziano fra i giudici del
Tribunale supremo militare;
b) un consigliere di Stato;
c) un magistrato con qualifica non superiore a quella di
consigliere di Corte d'appello;
d) un ufficiale superiore designato in rappresentanza di ciascuna
delle tre Forze armate.
Per la validita' dei pareri della Commissione e' necessaria la
presenza del presidente, del consigliere di Stato, del magistrato e
degli ufficiali della Forza armata alla quale appartiene il
ricorrente.
Alle sedute della Commissione puo' intervenire, senza voto
deliberativo, un consulente per ciascuna Forza armata.
I ricorsi al Ministro non sospendono gli effetti delle decisioni
impugnate.
Ai componenti della Commissione, al segretario ed al consulente
spetta, per ogni seduta, il gettone di presenza, in conformita' delle
disposizioni in vigore.