Art. 30.
                  Commissione consultiva di appello

  Contro  le  decisioni dei Consigli di leva e' ammesso il ricorso al
Ministro  per  la,  difesa  entra novanta giorni dalla notifica delle
decisioni stesse.
  Il  Ministro  puo' annullare o modificare le decisioni dei Consigli
di leva, dopo sentito il parere di una Commissione cosi' composta:
    a) il presidente del Tribunale supremo militare, presidente;
    b) un consiglio di Stato, membro;
    c)  un  magistrato  con  qualifica  non  superiore  a  quella  di
consigliere di Corte d'appello, membro;
    d)  due ufficiali superiori dell'Esercito, membri, e un ufficiale
inferiore   dell'Esercito,  segretario,  per  i  ricorsi  riguardanti
l'Esercito;
    e)  un  ufficiale superiore della Marina, membro, ed un ufficiale
inferiore   della   Marina,   membro  e  segretario,  per  i  ricorsi
riguardanti la Marina;
    f)   un  ufficiale  superiore  dell'Aeronautica,  membro,  ed  un
ufficiale  inferiore  dell'Aeronautica,  membro  e  segretario, per i
ricorsi riguardanti l'Aeronautica.
  Per  il  caso  di assenza o di impedimento dei componenti di cui al
precedente comma, sono rispettivamente nominati supplenti:
    a)  il  generale  di  divisione  piu'  anziano  fra i giudici del
Tribunale supremo militare;
    b) un consigliere di Stato;
    c)  un  magistrato  con  qualifica  non  superiore  a  quella  di
consigliere di Corte d'appello;
    d) un ufficiale superiore designato in rappresentanza di ciascuna
delle tre Forze armate.
  Per  la  validita'  dei  pareri  della Commissione e' necessaria la
presenza  del  presidente, del consigliere di Stato, del magistrato e
degli   ufficiali   della  Forza  armata  alla  quale  appartiene  il
ricorrente.
  Alle   sedute   della  Commissione  puo'  intervenire,  senza  voto
deliberativo, un consulente per ciascuna Forza armata.
  I  ricorsi  al  Ministro non sospendono gli effetti delle decisioni
impugnate.
  Ai  componenti  della  Commissione,  al segretario ed al consulente
spetta, per ogni seduta, il gettone di presenza, in conformita' delle
disposizioni in vigore.