Art. 18.
Ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 21
della legge 4 novembre 1963,   n.   1457,   l'articolo   medesimo  e'
                       sostituito dal seguente

  "Art.  21. - Le provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21
luglio  1960,  n.  739, si applicano a favore delle aziende agricole,
pastorali  e  silvane, anche se costituite da piccoli appezzamenti di
terreni  coltivati,  danneggiate  o  distrutte  a  causa  dell'evento
catastrofico  del  Vajont,  ricadenti nei Comuni e localita' indicati
nell'articolo  1 della presente legge, nonche' nelle zone che saranno
delimitate  a  termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n.
739.
  Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma si applicano nella
misura  del  100  per  cento  alla ricostituzione delle scorte vive e
morte  danneggiate  o distrutte e nella stessa misura, avuto riguardo
al danno accertato, al pagamento dei frutti pendenti, dei soprassuoli
forestali e dei pioppeti danneggiati o distrutti, compresi quelli dei
terreni demaniali delle pertinenze idrauliche in concessione.
  Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge
21  luglio  1960, n. 739, si applicano anche a favore dei proprietari
dei fondi rustici non coltivatori diretti e senza limite di reddito.
  Le  domande  di  contributo  devono  essere  presentate entro il 31
dicembre 1964 agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
  Alla  concessione  e  liquidazione dei pagamenti di cui al presente
articolo,  si  provvede  in  ognuna  delle  due  Province sentita una
Commissione  presieduta  dall'intendente  di  finanza  e composta del
presidente     dell'Amministrazione    provinciale,    dell'ispettore
provinciale  dell'agricoltura,  dell'ispettore  ripartimentale  delle
foreste,  del direttore provinciale del Tesoro, del capo dell'Ufficio
tecnico erariale, del presidente della camera di commercio, industria
e  agricoltura e di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni
di   categoria   piu'  rappresentative,  nominati  dal  prefetto.  La
liquidazione  avverra'  sulla  base dell'individuazione e definizione
delle partite catastali dei terreni privati o demaniali danneggiati o
distrutti, eseguite dai competenti uffici tecnici erariali".