Art. 19. Dopo l'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sono inseriti i seguenti: "Art. 21-bis. - Nei territori di cui al primo comma dell'articolo 21 sono applicabili le provvidenze prevista dall'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739. "Art. 21-ter. - L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalita' previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed il Ministro per i lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'idonea sistemazione idraulico-forestale delle pendici. L'Azienda per le foreste demaniali puo' acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'articolo 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso articolo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico. "Art. 21-quater. - Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla (differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse. Per detti mutui e' concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata".