Art. 19.

  Dopo  l'articolo  21 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sono
inseriti i seguenti:

  "Art.  21-bis.  - Nei territori di cui al primo comma dell'articolo
21  sono  applicabili  le  provvidenze prevista dall'articolo 8 della
legge 21 luglio 1960, n. 739.

  "Art.  21-ter.  -  L'Azienda  di  Stato per le foreste demaniali e'
autorizzata  ad  acquistare,  nei termini e con le modalita' previste
dagli  articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267,  nel  territorio  del  comune  di  Erto  e Casso, terreni nudi,
pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili
per  motivi  di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra
il  Ministro  per l'agricoltura e per le foreste ed il Ministro per i
lavori  pubblici,  al  fine  di  consentire l'attuazione di un'idonea
sistemazione idraulico-forestale delle pendici.
  L'Azienda  per  le  foreste demaniali puo' acquistare, su richiesta
degli  interessati,  i terreni delle aziende indicate nel primo comma
dell'articolo 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste
dallo  stesso  articolo,  il  valore  integrale che i terreni avevano
anteriormente all'evento catastrofico.

  "Art.  21-quater.  -  Ai  coltivatori  diretti,  ai  piccoli e medi
proprietari,  singoli  od associati, che beneficino dei contributi di
cui  all'articolo  3  della  legge  25  luglio  1952,  n. 991, con le
maggiorazioni  previste  dalla  legge  2 giugno 1961, n. 454, possono
essere  concessi  anche  i mutui di cui all'articolo 2 della legge 25
luglio 1952, n. 991.
  I  mutui  possono  essere  concessi  in  misura  non superiore alla
(differenza  tra  l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per
l'esecuzione  delle  opere di miglioramento, e il contributo concesso
per le opere stesse.
  Per  detti  mutui  e'  concessa  la garanzia dello Stato sino ad un
ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata".