Art. 20.

  Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad
esentare  fino  al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da emanarsi
di  concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro,  dal  pagamento dei
contributi  relativi  alla pensione di invalidita' e vecchiaia, e per
l'assistenza  malattie,  i  coltivatori  diretti  titolari di aziende
residenti  nei  Comuni  e nelle localita' di cui all'articolo 1 della
presente legge.
  Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad
accreditare  i  contributi  a  favore  degli  interessati  fino al 31
dicembre 1965.