Art. 20. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1965, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidita' e vecchiaia, e per l'assistenza malattie, i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei Comuni e nelle localita' di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1965.