Art. 21.

  Per  far  fronte  agli  oneri  previsti dalla presente legge per le
aziende  agricole,  e'  autorizzata  l'ulteriore spesa complessiva di
lire 355 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste in ragione di lire
177,5  milioni  nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 177,5
milioni nell'esercizio 1965.
  La  somma  di  lire  177,5  milioni  per ciascuno dei periodi sopra
indicati e' cosi' ripartita:
    a)  per  l'applicazione  dell'articolo  18,  in  aggiunta  ai 500
milioni  previsti  dall'articolo  21  della legge 4 novembre 1963, n.
1457, lire 50 milioni;
    b) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo
21-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 15 milioni;
    c) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo
21-ter  della predetta legge, lire 50 milioni, da versare all'Azienda
di Stato per le foreste demaniali;
    d) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo
21-quater della predetta legge, lire 62,5 milioni, per la concessione
dei contributi previsti dallo articolo stesso.
  E'  inoltre  autorizzata la spesa di lire 70 milioni, da ripartirsi
in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e
di   lire   35   milioni   nell'esercizio  1965,  per  l'applicazione
dell'articolo  19,  onde  somministrare anticipazioni all'Istituto di
credito  delle  Venezie,  gia'  convenzionato  per la concessione dei
mutui previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991.
  Per  l'esecuzione  delle opere pubbliche di bonifica montana di cui
agli  articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei bacini
del  Vajont  e  del  Cellina del comprensorio di bonifica montana del
Cellina-Meduna  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  200  milioni da
ripartirsi  in  ragione  di lire 12,5 milioni nel periodo 1 luglio-31
dicembre  1964,  di  lire 25 milioni annui in ciascuno degli esercizi
dal 1965 al 1971 e di lire 12,5 milioni nell'esercizio 1972.
  Con  decreto  del  Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro
per  l'agricoltura e le foreste, potranno essere apportate variazioni
compensative  alla  ripartizione  delle  somme di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d).