Art. 21. Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge per le aziende agricole, e' autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 355 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 177,5 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 177,5 milioni nell'esercizio 1965. La somma di lire 177,5 milioni per ciascuno dei periodi sopra indicati e' cosi' ripartita: a) per l'applicazione dell'articolo 18, in aggiunta ai 500 milioni previsti dall'articolo 21 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 50 milioni; b) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, lire 15 milioni; c) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-ter della predetta legge, lire 50 milioni, da versare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali; d) per l'applicazione dell'articolo 19, in relazione all'articolo 21-quater della predetta legge, lire 62,5 milioni, per la concessione dei contributi previsti dallo articolo stesso. E' inoltre autorizzata la spesa di lire 70 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 35 milioni nell'esercizio 1965, per l'applicazione dell'articolo 19, onde somministrare anticipazioni all'Istituto di credito delle Venezie, gia' convenzionato per la concessione dei mutui previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei bacini del Vajont e del Cellina del comprensorio di bonifica montana del Cellina-Meduna e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni da ripartirsi in ragione di lire 12,5 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 25 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1971 e di lire 12,5 milioni nell'esercizio 1972. Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, potranno essere apportate variazioni compensative alla ripartizione delle somme di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).