Art. 39.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
determinato in lire 2 miliardi e 100 milioni nell'esercizio
finanziario 1963-64, in lire 13 miliardi e 400 milioni nel periodo 1
luglio-31 dicembre 1964 e in lire 33 miliardi e 950 milioni
nell'esercizio 1965, si provvede, anche in deroga alla legge 27
febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dei fondi iscritti
rispettivamente nei capitoli 574 e 625 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, nei
capitoli 580 e 632 dello stato di previsione della spesa del
Ministero medesimo per il periodo anzidetto e nel corrispondente
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso
per l'esercizio finanziario 1965.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1965
SARAGAT
MORO - FERRARI AGGRADI -
REALE - PIERACCINI -
TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE