Art. 14.

  A  decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso
alla  fine  del  terzo  mese  successivo  a  quello  nel  quale viene
pubblicata  la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi
base  dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla
legge  12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B)
n. 1, allegate alla presente legge.