Art. 53. 
 
  Il  datore  di  lavoro  e'   tenuto   a   denunciare   all'Istituto
assicuratore  gli  infortuni  da  cui  siano  colpiti  i   dipendenti
prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre
giorni, indipendentemente da ogni  valutazione  circa  la  ricorrenza
degli  estremi  di  legge  per   l'indennizzabilita'.   La   denuncia
dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello  in  cui
il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve  essere  corredata  da
certificato medico. 
  Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la  morta  o  per  il
quale sia preveduto il pericolo di morte,  la  denuncia  deve  essere
fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. 
  Qualora l'inabilita'  per  un  infortunio  prognosticato  guaribile
entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per  la  denuncia
decorre da quest'ultimo giorno. 
  La  denuncia  dell'infortunio  ed  il  certificato  medico  debbono
indicare, oltre alle generalita' dell'operaio, il giorno e  l'ora  in
cui e' avvenuto l'infortunio, le cause  e  le  circostanze  di  esso,
anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di
prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della  lesione  il
rapporto  con  le  cause   denunciate,   le   eventuali   alterazioni
preesistenti. 
  La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa  dal
datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da  certificato
medico, entro i cinque  giorni  successivi  a  quello  nel  quale  il
prestatore d'opera ha  fatto  denuncia  al  datore  di  lavoro  della
manifestazione della malattia. Il certificato medico deve  contenere,
oltre l'indicazione del domicilio  dell'ammalato  e  del  luogo  dove
questi si trova ricoverato,  una  relazione  particolareggiata  della
sintomatologia accusata dallo ammalato stesso e  di  quello  rilevata
dal medico certificatore. I medici certificatori hanno  l'obbligo  di
fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie  che  esso  reputi
necessarie. 
  Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le ore lavorate e
il salario percepito dal lavoratore assicurato  nei  quindici  giorni
precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale. 
  Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca  marittima
la denuncia deve essere fatta dal  capitano  o  padrone  preposto  al
comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento,
dall'armatore all'Istituto assicuratore e  all'autorita'  portuale  o
consolare competente. Quando l'infortunio  si  verifichi  durante  la
navigazione, la denuncia  deve  essere  fatta  il  giorno  del  primo
approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve  corredare
la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo
o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo  approdo  sia
nel territorio nazionale sia all'estero. 
  I contravventori  alle  precedenti  disposizioni  sono  puniti  con
l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila.