Art. 15.

  Tutti  gli  impianti  termici  devono  essere  condotti  in maniera
idonea,  cosi'  da  assicurare  una  combustione quanto piu' perfetta
possibile   al  fine  di  evitare  i  danni  ed  i  pericoli  di  cui
all'articolo 1 della presente legge.
  Nel   regolamento   di  esecuzione  della  presente  legge  saranno
stabilite  le  norme  per  il controllo dei fumi e delle emissioni in
genere,  nonche'  i  limiti massimi ammissibili di materie inquinanti
nei fumi e nelle emissioni predette.
  Chiunque,  nella  conduzione  degli  impianti termici, dia luogo ad
emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai
limiti  stabiliti  dal  regolamento,  e' punito con l'ammenda da lire
5000 a lire 50.000.
  I  limiti  di  tollerabilita'  di  tali  fumi saranno stabiliti dal
regolamento.
  Al  conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di
cui  al  comma  precedente,  puo'  essere  revocato  il  patentino di
abilitazione.