Art. 16. Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialita' superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno fissate le norme relative all'autorizzazione ad istituire i corsi, la durata di essi, le modalita' di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite le localita' sedi di esami. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono ordinate, a periodi non maggiori di dieci anni, revisioni parziali o generali dei patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici. Il patentino di cui al primo comma diverra' obbligatorio entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto indicato nel secondo comma.