Art. 16.

  Il  personale  addetto  alla  conduzione  di un impianto termico di
potenzialita'  superiore  a  200.000  Kcal/h deve essere munito di un
patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del
lavoro,  al  termine  di un corso per conduzione di impianti termici,
previo superamento dell'esame finale.
  Con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale
saranno  fissate  le norme relative all'autorizzazione ad istituire i
corsi,  la  durata di essi, le modalita' di ammissione, i programmi e
le norme concernenti gli esami.
  Con  lo  stesso decreto saranno inoltre stabilite le localita' sedi
di esami.
  Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono
ordinate,  a periodi non maggiori di dieci anni, revisioni parziali o
generali  dei  patentini  di abilitazione alla conduzione di impianti
termici.
  Il  patentino  di cui al primo comma diverra' obbligatorio entro un
anno  dalla  data  di  pubblicazione del decreto indicato nel secondo
comma.