Art. 19.

  La  vigilanza  sugli  impianti  termici, sulla loro conduzione, sui
combustibili  e sulle emissioni e' effettuata dai comandi provinciali
del  vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della
competente  autorita'  sanitaria o degli organi di controllo previsti
dalla presente legge.
  I  comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta
vigilanza, hanno la facolta' di procedere a sopraluoghi ed a prelievi
di campioni di combustibili.
  I   predetti  comandi  possono  richiedere  la  collaborazione  dei
competenti uffici tecnici comunali.
  I  campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli
esami  e le analisi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi,
o  ad  altri  laboratori  all'uopo  autorizzati  dal  Ministro per la
sanita'.
  Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai
requisiti  fissati  dalla  legge  e  dal  regolamento,  il  capo  del
laboratorio  trasmette  denuncia  al  medico provinciale, unendovi il
verbale    di    prelevamento   ed   il   certificato   di   analisi.
Contemporaneamente,  a  mezzo  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  comunica  all'utente  dell'impianto termico al quale e'
stato  fatto  il  prelievo  ed  al comando provinciale dei vigili del
fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi.
  Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli
interessati  possono  presentare  al  medico  provinciale  istanza di
revisione,  in  bollo,  unendo  la  ricevuta di versamento effettuato
presso  la  tesoreria provinciale, della somma che sara' indicata nel
regolamento.
  Le  analisi  di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore
di  sanita', entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata
presentazione  nei termini della istanza di revisione, o nel caso che
l'analisi  di  revisione  confermi quella di prima istanza, il medico
provinciale  trasmette  entro  15  giorni,  le denuncie all'autorita'
giudiziaria.
  I  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  devono  segnalare
all'ufficiale sanitario comunale, al medico provinciale e al Comitato
regionale   di   cui  all'articolo  5  tutte  le  trasgressioni  alle
disposizioni  della  presente  legge, del regolamento di esecuzione e
dei  regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui
al  primo comma del presente articolo, o delle quali fossero comunque
a conoscenza.