Art. 28.

  Sono  denominati  "pasta  di  semola  di  grano  duro"  e "pasta di
semolato  di  grano  duro"  i  prodotti  ottenuti dalla trafilazione,
laminazione   e   conseguente   essiccamento   di  impasti  preparati
rispettivamente  ed  esclusivamente:  a)  con semola di grano duro ed
acqua; b) con semolato di grano duro ed acqua.