Art. 30.

  E'  consentita  la  produzione  di  paste  speciali contenenti vari
ingredienti  alimentari.  Tali ingredienti debbono essere autorizzati
con  decreto  del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri
per l'agricoltura e foreste e per l'industria, per il commercio e per
l'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalita' per
l'impiego   e,   al   caso,  per  la  produzione,  il  commercio,  la
conservazione  e,  ove  necessario,  la  prescrizione  della  data di
fabbricazione  e  la  durata  di  conservabilita'  degli  ingredienti
autorizzati.
  Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola;
tali  paste  devono  essere  poste  in commercio con la denominazione
"pasta  di  semola di grano duro", seguita dalla specificazione degli
ingredienti aggiunti.
  Sulle  confezioni  devono essere indicati gli ingredienti in ordine
decrescente  di  quantita' presente riferita a peso e gli estremi del
decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi.
  Per  le  paste  con  l'aggiunta  di  carne  devono  essere indicate
sull'involucro  o  recipiente  che  le  contiene  anche  la  data  di
fabbricazione,  la  durata  di  conservabilita'  e  le  modalita'  di
conservazione.