Art. 33.

  E' consentita la produzione di paste alimentari fresche.
  Nella   produzione   di  tali  paste  devono  essere  osservate  le
prescrizioni   stabilite   nei   precedenti  articoli  per  le  paste
alimentari  secche,  salvo  che  per  l'umidita'. L'acidita' non deve
superare  il  limite  di  gradi 6; per la pasta alimentare fresca con
l'aggiunta  di  carne  il  limite massimo di acidita' e' stabilito in
gradi 7.
  E' consentito l'uso delle farine di grano tenero.
  La  pasta  fresca  all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con
uova fresche.
  Il  limite  di  umidita' e' stabilito nel 30 per cento per le paste
alimentari  fresche,  poste  in  vendita in confezioni sigillate, che
siano  realizzate  sotto  vuoto  o  sterilizzate, in banda stagnata o
formata di materia plastica.