Art. 34.

  E'  vietato qualsiasi trattamento della pasta di ogni tipo e specie
con  agenti chimici e l'aggiunta di sostanze organiche od inorganiche
di  qualsiasi  natura,  salvo  il  disposto dei precedenti articoli e
salvi  i  poteri  del  Ministro per la sanita' a norma della legge 30
aprile 1962, n. 283.