Art. 35.

  Le  paste  secche destinate al commercio non possono essere vendute
sfuse,  ma  contenute  in  confezioni  originali,  chiuse e munite di
sigillo,  del peso netto di grammi 100 o 250 o 500 o 1.000 o multipli
di  1.000  e  solamente  in  tali confezioni devono essere vendute al
consumatore.
  Gli  imballaggi  od involucri devono recare, in lingua italiana, il
nome  o  la  ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la
sede  dello  stabilimento, la denominazione ed il tipo della pasta ed
il peso netto, con caratteri indelebili e ben leggibili.
  E'  tollerata  una differenza, non superiore al 2 per cento, tra il
peso  netto  indicato  sull'involucro  e  quello effettivo al momento
della vendita.
  Le  denominazioni  della  pasta,  da  apporre  sull'imballaggio  od
involucro,  devono  essere quelle previste dagli articoli 28, 29, 30,
31,  32  e  33,  devono essere apposte consecutivamente e non possono
essere  accompagnate  da  altre  denominazioni  o  qualificazioni. E'
altresi'  vietato  apporre raffigurazioni idonee ad indurre in errore
l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente e' vietato l'uso
di altro colore al di fuori del neutro.
  Gli  imballaggi  od  involucri,  di  qualsiasi  specie, non possono
essere reimpiegati per la confezione delle paste.