Art. 17.
                       Convalida degli eletti

  Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei
propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
  Nessuna  elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi
quindici giorni dalla proclamazione.
  In   sede  di  convalida  il  Consiglio  regionale  deve  esaminare
d'ufficio  la  condizione  degli  eletti  e, quando sussista qualcuna
delle  cause  di ineleggibilita' previste dalla legge, deve annullare
la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
  La  deliberazione  deve  essere,  nel giorno successivo, depositata
nella  segreteria  del  Consiglio  per la immediata pubblicazione nel
Bollettino  Ufficiale  della  regione  e  per la notificazione, entro
cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
  Il  Consiglio  regionale  non  puo'  annullare la elezione per vizi
delle operazioni elettorali.