Art. 19.
                               Ricorsi

  Per  i ricorsi in materia di eleggibilita' e decadenza e per quelli
in  materia  di  operazioni  elettorali, si osservano le norme di cui
agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.
  Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore
del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore
della regione nonche' al Commissario del Governo.
  Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura
ordinaria,   e'  competente,  in  prima  istanza,  il  tribunale  del
capoluogo della regione.