Art. 26. Legge di programma ospedaliero Con legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini della programmazione ospedaliera regionale: a) il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata della legge per gli ospedali nonche' per le esigenze didattiche e scientifiche delle universita'; b) la ripartizione dei posti-letto tra i vari settori dell'attivita' ospedaliera ed ai diversi livelli organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale; c) la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa del fabbisogno di cui al punto a); d) i quozienti da applicare per ottenere sul piano nazionale e regionale, sulla base delle risultanze del quadro nosologico nazionale e di tutte le componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche e socio-economico-culturali, il rapporto tra numero di posti-letto e popolazione interessata, nonche' la distribuzione dei postiletto secondo le esigenze definite al punto b), e tenuto conto delle previsioni dei piani urbanistici; e) i criteri organizzativi e funzionali mediante i quali realizzare un attivo coordinamento tra i diversi presidi che concorrono a costituire il sistema sanitario nazionale. Con la predetta legge verranno altresi' indicati i mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attivita'. Il disegno della legge di programma di cui ai precedenti commi e' presentato al Parlamento dal Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione, per la parte di rispettiva competenza. Sul relativo schema di disegno di legge e' sentito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo articolo 28.