Art. 26.
                   Legge di programma ospedaliero

  Con  legge  dello  Stato,  avente durata non superiore a quella del
programma  economico  nazionale,  verranno  stabiliti,  anche ai fini
della programmazione ospedaliera regionale:
    a)  il  fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata
della  legge  per  gli  ospedali nonche' per le esigenze didattiche e
scientifiche delle universita';
    b)   la   ripartizione   dei   posti-letto  tra  i  vari  settori
dell'attivita'      ospedaliera     ed     ai     diversi     livelli
organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale;
    c)  la  ripartizione  regionale  quantitativa  e  qualitativa del
fabbisogno di cui al punto a);
    d)  i  quozienti  da applicare per ottenere sul piano nazionale e
regionale,   sulla   base  delle  risultanze  del  quadro  nosologico
nazionale    e    di    tutte   le   componenti   igienico-sanitarie,
geomorfologiche  e  socio-economico-culturali, il rapporto tra numero
di  posti-letto  e  popolazione interessata, nonche' la distribuzione
dei  postiletto  secondo  le  esigenze definite al punto b), e tenuto
conto delle previsioni dei piani urbanistici;
    e)   i  criteri  organizzativi  e  funzionali  mediante  i  quali
realizzare   un  attivo  coordinamento  tra  i  diversi  presidi  che
concorrono a costituire il sistema sanitario nazionale.
  Con la predetta legge verranno altresi' indicati i mezzi finanziari
dello  Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi
ospedali,  per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di
quelli  esistenti  e  per  l'acquisto  delle relative attrezzature di
primo  impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle
medesime attivita'.
  Il  disegno  della legge di programma di cui ai precedenti commi e'
presentato  al Parlamento dal Ministro per la sanita' di concerto con
i  Ministri  per  il  bilancio  e la programmazione economica, per il
tesoro  e  per  la  pubblica  istruzione,  per la parte di rispettiva
competenza.  Sul  relativo  schema  di disegno di legge e' sentito il
comitato  nazionale  per  la  programmazione  ospedaliera  di  cui al
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