Art. 27.
                     Piano nazionale ospedaliero

  Il   Ministro  per  la  sanita',  attenendosi  alle  direttive  del
programma  economico  nazionale, della presente legge, della legge di
programma di cui al precedente articolo 26, nonche', limitatamente ai
territori  meridionali,  alle direttive del piano di coordinamento di
cui  alla  legge  26  giugno  1965,  n. 717, recepisce le indicazioni
fornite  dalle singole Regioni ed elabora d'intesa con i Ministri per
il  bilancio  e  la  programmazione  economica,  per il tesoro, per i
lavori  pubblici  e  per  la  pubblica  istruzione,  per  la parte di
relativa  competenza,  il  piano nazionale ospedaliero, previo parere
del  Comitato  nazionale  per la programmazione ospedaliera di cui al
successivo  articolo 28, e lo sottopone all'approvazione del Comitato
interministeriale  per la programmazione economica. Il predetto piano
e'  emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del  Ministro  per  la  sanita'  di  concerto  con il Ministro per la
pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
  Il  piano  nazionale  ospedaliero,  con  riferimento  al periodo di
durata  della  legge  di  programma di cui al precedente articolo 26,
stabilisce  i  criteri  per l'impiego dei mezzi finanziari statali di
cui  al  secondo  comma  dello articolo precedente e dei mezzi di cui
dispongono gli enti ospedalieri a norma del successivo articolo 34.
  A tal fine il piano:
    a) determina la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa
dei posti-letto da istituire a spese dello Stato;
    b)   definisce  i  criteri  territoriali  e  qualitativi  per  la
utilizzazione  del  fondo  nazionale ospedaliero di cui al successivo
articolo 33.
  Al  piano  nazionale  ospedaliero, con decreto del Presidente della
Repubblica,  su  proposta del Ministro per la sanita' di concerto con
il Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate, nel
corso   del  quinquennio,  per  riconosciute  esigenze  sopraggiunte,
varianti  relativamente al fabbisogno di posti-letto stabilito per le
universita'.
  Tali  varianti possono comprendere aumenti dei postiletto in misura
non  superiore  al  15  per  cento  del  fabbisogno  stabilito per le
universita'.   Al   finanziamento   della  spesa  occorrente  per  la
realizzazione   di   tale  eccedenza,  si  provvede  con  i  fondi  a
disposizione del Ministero della pubblica istruzione.