Art. 27. Piano nazionale ospedaliero Il Ministro per la sanita', attenendosi alle direttive del programma economico nazionale, della presente legge, della legge di programma di cui al precedente articolo 26, nonche', limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, recepisce le indicazioni fornite dalle singole Regioni ed elabora d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione, per la parte di relativa competenza, il piano nazionale ospedaliero, previo parere del Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo articolo 28, e lo sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il predetto piano e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza. Il piano nazionale ospedaliero, con riferimento al periodo di durata della legge di programma di cui al precedente articolo 26, stabilisce i criteri per l'impiego dei mezzi finanziari statali di cui al secondo comma dello articolo precedente e dei mezzi di cui dispongono gli enti ospedalieri a norma del successivo articolo 34. A tal fine il piano: a) determina la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa dei posti-letto da istituire a spese dello Stato; b) definisce i criteri territoriali e qualitativi per la utilizzazione del fondo nazionale ospedaliero di cui al successivo articolo 33. Al piano nazionale ospedaliero, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate, nel corso del quinquennio, per riconosciute esigenze sopraggiunte, varianti relativamente al fabbisogno di posti-letto stabilito per le universita'. Tali varianti possono comprendere aumenti dei postiletto in misura non superiore al 15 per cento del fabbisogno stabilito per le universita'. Al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione di tale eccedenza, si provvede con i fondi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione.