Art. 28. Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera E' istituito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanita', che lo presiede, e composto: a) dagli assessori regionali della sanita'; b) da tre esperti nominati dal Ministro per la sanita'; c) da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali dei lavoratori piu' rappresentative; d) da cinque rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni; e) da sei rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative e due designati dalla federazione degli ordini dei medici ed inoltre da un clinico universitario e da un assistente di ruolo universitario, designati dalle rispettive associazioni; f) da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia e da otto rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia; g) da 14 rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, due rispettivamente dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e uno rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a ispettore generale. Il comitato dura in carica cinque anni.