Art. 28.
        Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera

  E'   istituito   il   comitato   nazionale  per  la  programmazione
ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanita', che lo presiede, e
composto:
    a) dagli assessori regionali della sanita';
    b) da tre esperti nominati dal Ministro per la sanita';
    c)  da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali
dei lavoratori piu' rappresentative;
    d)  da  cinque  rappresentanti  delle amministrazioni ospedaliere
designati dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni;
    e)  da  sei rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro
designati  dalle  organizzazioni sindacali piu' rappresentative e due
designati  dalla federazione degli ordini dei medici ed inoltre da un
clinico  universitario  e  da  un  assistente di ruolo universitario,
designati dalle rispettive associazioni;
    f)  da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia
e  da  otto  rappresentanti  dell'associazione  nazionale  dei comuni
d'Italia;
    g)   da   14   rappresentanti   delle   amministrazioni   statali
interessate,   di  cui  tre  in  rappresentanza  rispettivamente  dei
Ministeri  della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, due
rispettivamente  dei  Ministeri  dei lavori pubblici e della pubblica
istruzione  e  uno  rispettivamente  dei  Ministeri dell'interno, del
bilancio  e della programmazione economica, del tesoro e del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
  Disimpegna  le funzioni di segretario un funzionario della carriera
direttiva  amministrativa  del  Ministero della sanita' con qualifica
non inferiore a ispettore generale.
  Il comitato dura in carica cinque anni.