Art. 29.
                     Piano regionale ospedaliero

  Ciascuna  Regione  provvede  a  programmare i propri interventi nel
settore   ospedaliero   con   la  legge  di  approvazione  del  piano
quinquennale degli interventi relativi alle materie in cui la Regione
stessa ha potesta' legislativa.
  La  predetta  legge si uniforma alle scelte del programma economico
nazionale  nonche'  ai principi della presente legge e della legge di
programma  di  cui  al  precedente articolo 26 e indica la previsione
degli  interventi  regionali relativi all'impianto di nuovi ospedali,
allo  impianto,  trasformazione,  ammodernamento o soppressione degli
ospedali   esistenti  in  relazione  al  fabbisogno  dei  posti-letto
distinti  per  acuti,  cronici,  convalescenti  e  lungodegenti, alla
efficienza  delle  attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni
geomorfologiche ed igienico sanitarie della popolazione.
  Parimenti,    nessuna    opera    di    costruzione,   ampliamento,
trasformazione,    salvo    adattamenti   dovuti   ad   esigenze   di
funzionalita',  potra'  essere  realizzata  se non sia prevista nella
predetta legge.
  Il  piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale di zona che sia
in  grado  di  servire  una  popolazione  da  venticinquemila  fino a
cinquantamila  abitanti; di almeno un ospedale provinciale che sia in
grado  di  servire una popolazione fino a quattrocentomila abitanti e
di almeno un ospedale regionale per ogni Regione.
  La   legge   regionale   prevede  la  costituzione  di  nuovi  enti
ospedalieri,  la  fusione  e la concentrazione di quelli esistenti in
relazione  alle  esigenze  di  cui ai precedenti commi e tenuto anche
conto dei criteri di economicita' di gestione.
  Nessun   ente   pubblico,   ne'   alcuno   degli  enti  o  istituti
ecclesiastici,  che  abbiano  ottenuto  la  classificazione di propri
ospedali ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1, potra' istituire
nuovi  stabilimenti  di  ricovero e cura che non siano previsti nella
legge  di  cui ai commi precedenti, salvo, per le universita', quanto
previsto dall'articolo 27, ultimo comma.
  Parimenti,    nessuna    opera    di    costruzione,   ampliamento,
trasformazione  o  ammodernamento potra' essere realizzata se non sia
prevista  nella predetta legge ad eccezione degli istituti e cliniche
universitarie  di ricovero e cura, per trasformazioni, ammodernamenti
e costruzioni, purche' non comportino aumenti di posti-letto.
  Nella legge regionale devono essere indicati i mezzi finanziari per
la  costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione o
l'ammodernamento  di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative
attrezzature  di  primo impianto, e la loro ripartizione in relazione
agli   obiettivi   indicati   dalla   legge  stessa  per  il  settore
ospedaliero.
  Qualora  la  Regione  non  provveda  a quanto disposto dal presente
articolo  il  Ministro per la sanita' promuove gli atti necessari per
la convocazione d'ufficio del consiglio regionale.