Art. 30.
                Comitato provinciale di coordinamento

  In   ogni   provincia  e'  istituito  un  comitato  provinciale  di
coordinamento nominato e presieduto dal medico provinciale e composto
dai presidenti dei consigli di amministrazione e da un rappresentante
di  ogni  consiglio di sanitari degli enti ospedalieri operanti nella
provincia, oltre che, ove esista, da un rappresentante della facolta'
di medicina della universita' degli studi.
  Il  comitato  ha  il  compito di coordinare l'attivita' ospedaliera
nell'ambito della provincia in relazione anche alle attivita' in essa
esercitate dagli altri presidi sanitari.